Un tempo, per ritrovare una tomba, ci si affidava alla memoria dei familiari o alle indicazioni custodite negli uffici del cimitero. Oggi basta uno smartphone. In pochi secondi è possibile localizzare una sepoltura, consultare informazioni e, in alcuni casi, lasciare una dedica, accendere un cero virtuale o visitare il profilo digitale della persona scomparsa.

È il segno di una trasformazione silenziosa che riguarda non soltanto la tecnologia dei servizi cimiteriali, ma anche il modo in cui la società costruisce e condivide la memoria dei defunti.

Proprio su questa trasformazione è intervenuto il Garante per la protezione dei dati personali, con un provvedimento destinato ad alimentare una riflessione che va ben oltre la fattispecie esaminata.

Il caso trae origine dal provvedimento n. 72 del 12 febbraio 2026 (doc. web n. 10225195, temporaneamente rimosso dal sito del Garante ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 150/2011 e oggetto di giudizio di opposizione pendente), adottato nell’ambito di una più ampia istruttoria che ha coinvolto la società distributrice dell’applicazione “Aldilapp” in Italia, alcuni Comuni e i rispettivi gestori dei servizi cimiteriali. L’Autorità è stata chiamata a valutare una vicenda che supera il perimetro della protezione dei dati personali e investe il rapporto tra tecnologia, funzione pubblica e costruzione sociale della memoria.

L’applicazione consentiva agli utenti registrati di individuare il luogo di sepoltura dei defunti presenti nei cimiteri aderenti al servizio attraverso i dati provenienti dagli archivi comunali. Fin qui, nulla di incompatibile con le esigenze di modernizzazione dei servizi pubblici. La piattaforma, tuttavia, offriva anche funzionalità ulteriori, come la creazione di profili digitali dei defunti, la pubblicazione di dediche, l’accensione di ceri virtuali e l’acquisto di servizi collegati alla cura delle tombe. Ciò che ha attirato l’attenzione del Garante è che tali profili venivano generati automaticamente utilizzando le informazioni contenute nei database cimiteriali messi a disposizione dagli enti pubblici.

La vicenda appare particolarmente interessante poiché consente di osservare un fenomeno che caratterizza una parte crescente dell’economia digitale contemporanea: la tendenza a trasformare dati raccolti per una determinata finalità in strumenti idonei a sostenere funzioni ulteriori, spesso fondate sull’interazione continua degli utenti. Nel caso esaminato, informazioni originariamente destinate alla gestione amministrativa delle sepolture e all’orientamento dei visitatori venivano utilizzate per alimentare un ambiente digitale nel quale il ricordo del defunto assumeva una dimensione relazionale e pubblica.

Il primo profilo giuridico che emerge dalla lettura del provvedimento riguarda il principio di limitazione della finalità previsto dall’art. 5, par. 1, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679. Tale disposizione impone che i dati personali siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo compatibile con le stesse. Gli archivi cimiteriali rispondono a esigenze istituzionali individuate dalla normativa di settore e trovano la propria ragion d’essere nella gestione del servizio pubblico cimiteriale. La loro utilizzazione per la creazione automatica di profili digitali destinati a ospitare contenuti generati dagli utenti pone il problema della compatibilità tra la funzione originaria del trattamento e quella successivamente attribuita ai dati.

La decisione del Garante richiama anche il principio di minimizzazione sancito dall’art. 5, par. 1, lett. c), del GDPR, secondo il quale i dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità perseguite. Quando la consultazione dell’ubicazione di una sepoltura viene integrata all’interno di un ecosistema digitale che comprende attività commemorative, interazioni sociali e servizi commerciali, il rischio di un ampliamento progressivo del trattamento diventa particolarmente evidente. La funzione pubblica e quella commerciale finiscono per convivere nello stesso ambiente tecnologico, con effetti significativi sulla percezione degli utenti.

Proprio questo aspetto costituisce uno dei passaggi più interessanti del provvedimento. L’Autorità ha rilevato che l’utilizzo di un’unica piattaforma per l’erogazione di servizi istituzionali e servizi ulteriori era idoneo a generare negli utenti la legittima convinzione che tutti i trattamenti effettuati fossero riconducibili al Comune. La considerazione assume una rilevanza che travalica il singolo caso. Il cittadino tende naturalmente a riporre un elevato grado di fiducia nei confronti di un servizio costruito utilizzando dati pubblici e collegato all’attività di un ente territoriale. Tale affidamento rappresenta una componente essenziale della relazione tra amministrazione e amministrati. Ogni confusione tra la sfera pubblica e quella privata rischia quindi di compromettere la trasparenza che deve caratterizzare l’azione amministrativa, anche quando questa si svolge attraverso strumenti digitali.

Una riflessione ulteriore riguarda la disciplina dei dati riferiti alle persone decedute. L’art. 2-terdecies del d.lgs. n. 196/2003 consente l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, a chi abbia un interesse proprio, agisca a tutela dell’interessato in qualità di suo mandatario oppure per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Il legislatore italiano ha quindi riconosciuto una particolare tutela della dimensione post mortem dei dati personali, individuando i soggetti legittimati a intervenire sulla memoria digitale del defunto. La creazione automatica di profili digitali pone un problema ulteriore rispetto a questo schema, poiché la presenza online della persona deceduta risulta già costituita e accessibile prima di qualsiasi iniziativa da parte dei soggetti legittimati a esercitare i diritti previsti dalla legge.

La questione, tuttavia, non si esaurisce nella corretta applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il caso “Aldilapp” offre l’occasione per interrogarsi sulle conseguenze culturali e giuridiche della progressiva digitalizzazione del lutto. Le piattaforme contemporanee non si limitano a contenere informazioni. Esse organizzano le modalità attraverso cui gli individui entrano in relazione con tali informazioni, suggeriscono comportamenti, incentivano forme di partecipazione, costruiscono spazi di visibilità condivisa. Quando questo modello viene applicato alla memoria dei defunti, il ricordo tende a trasformarsi in una sequenza di interazioni digitali standardizzate. La dedica pubblicata online, il cero virtuale acceso tramite applicazione, il profilo visitabile da una pluralità indeterminata di utenti costituiscono manifestazioni di un fenomeno nuovo, nel quale il lutto viene progressivamente trasferito da una dimensione prevalentemente privata a uno spazio digitale aperto e potenzialmente permanente.

Da questa prospettiva, il provvedimento del Garante assume un significato che supera la singola vicenda amministrativa. Le misure adottate, tra cui la cancellazione dei profili creati automaticamente e la separazione dei servizi istituzionali dalle funzionalità sociali e commerciali, esprimono una precisa indicazione regolatoria: l’innovazione tecnologica è compatibile con la gestione dei servizi pubblici purché restino chiaramente distinguibili le finalità perseguite e i soggetti responsabili del trattamento. Si tratta di un’indicazione che, pur muovendo da una specifica vicenda e nel rispetto dello stato del relativo contenzioso, sollecita una riflessione più ampia sui limiti dell’integrazione tra servizi pubblici e piattaforme private. L’efficienza digitale non può trasformarsi in una giustificazione per l’espansione incontrollata degli utilizzi dei dati, soprattutto quando tali dati riguardano aspetti particolarmente delicati dell’identità personale e familiare.

La vicenda dei cosiddetti cimiteri digitali mostra come le questioni più complesse della trasformazione tecnologica non riguardino necessariamente strumenti rivoluzionari o applicazioni fondate sull’intelligenza artificiale. Talvolta è sufficiente osservare la sorte di un archivio amministrativo per comprendere la portata dei cambiamenti in atto. Un elenco di nominativi destinato a orientare i visitatori all’interno di un cimitero può diventare il punto di partenza per la costruzione di una rete di relazioni digitali. Proprio in questo passaggio si colloca la sfida che attende il diritto nei prossimi anni: garantire che la digitalizzazione dei servizi pubblici continui a perseguire finalità di utilità collettiva senza trasformare ogni dimensione dell’esperienza umana in un’occasione di esposizione, interazione e piattaformizzazione.

Il ricordo dei defunti appartiene certamente alla memoria sociale di una comunità. Ciò non significa che debba necessariamente diventare il contenuto di un social network.

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*Avv. Lucio Scotti – Foro di Taranto

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