Il punto 6 in esame della lettera o) fa salvo il diritto dell'iscritto di chiedere la sospensione volontaria: il comma 2 dell'articolo 20 citato della riforma forense del 2012 contempla già la facoltà di sospensione volontaria, consentendo di poterla sempre richiedere, senza neppure dunque doverne indicare le ragioni, che quindi potranno essere le più disparate, e semmai intravedersi nel timore della cancellazione per mancato esercizio continuativo dell'attività. A norma del comma 3 di detto articolo 20 della sospensione, sia necessaria che volontaria, è fatta annotazione nell'albo; così l'elettorato attivo e passivo non spetterà agli avvocati sospesi a qualsiasi titolo.

Legge 28 luglio 2026 n. 137

Pure da rivedere è la disciplina della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale: si verte non nella sospensione disposta in via disciplinare, ma in quella necessaria, in relazione a situazioni di temporanea incompatibilità di funzioni, e volontaria, per effetto di espressa richiesta a parte dell’iscritto all’albo.

Principi e criteri in materia di formazione, specializzazioni forensi, albi, incompatibilità, uffici legali presso enti pubblici (Legge n. 137/2026, articolo 2, comma 1, lettere m)-q)

Il punto 6) della lettera o) dell’articolo 2 della legge 28 luglio 2026 n. 137 demanda all’Esecutivo di disciplinare i casi di sospensione necessaria dall'esercizio...

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