Con la sentenza n. 7598/2026 la Cassazione penale ha chiarito che con riferimento ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge Orlando sulla prescrizione, ossia tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, nel computo del tempo necessario a prescrivere vanno considerati anche i periodi di sospensione di cui all’articolo 159, comma secondo, del Codice penale nella formulazione vigente ratione temporis, quando la Corte di cassazione annulli la sentenza di condanna relativamente al trattamento sanzionatorio.
Di fatto va applicata la versione della norma vigente ratione temporis ossia il comma 2 dell’articolo 544 del Codice di procedura penale in base al quale i periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l’imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all’accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell’articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale
Il caso specifico
Nel caso concreto i fatti oggetto di giudizio erano stati commessi il 28 settembre 2017, quindi ricadenti nel periodo di vigenza della legge 103/2017. Va applicata - secondo la decisione in esame - la regola “temporale” dettata dalle Sezioni Unite n. 20989/2025 “Polichetti”: «La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi, mentre per i reati commessi dall’i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021».
Da cui la Cassazione afferma l’applicazione dell’articolo 159, comma secondo, Cp dove prescrive la sopensione del corso della prescrizione comunque non superiore a un anno e sei mesi nell’intervallo:
- tra il deposito della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio:
- tra il deposito della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva.
E anche della parte della norma contenuta nel suo comma terzo dove stabilisce che:
- i periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l’imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all’accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità.
Infine, va applicato anche il quarto comma dello stesso articolo dove indica che:
- se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un’ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.
La decisione della Cassazione
La Cassazione penale nel caso concreto ha definito le conseguenze della sua decisione di annullamento del trattamento sanzionatorio e non dell’affermata responsabilità penale del ricorrente, fissando la data di prescrizione del reato al 7 dicembre 2026.
Ricorre in conclusione una causa sopravvenuta di perdita dell’efficacia sospensiva dei periodi previsti dalla norma solo ed esclusivamente quando l’annullamento concerne l’affermazione di responsabilità e non anche il trattamento sanzionatorio.
La Cassazione annulla quindi con rinvio la decisione in punto di trattamento sanzionatorio escludendo la raggiunta estinzione del reato e rendendo così definitivo il giudicato sulla affermazione di responsabilità del ricorrente. Con la conseguenza di impedire l’ulteriore decorso del termine prescrizionale.

