L’evoluzione dei modelli produttivi indotta dalla trasformazione tecnologica ha determinato una profonda frattura tra il luogo di creazione del valore e i tradizionali criteri di individuazione della “residenza” e, dunque della potestà impositiva fiscale. In un contesto economico caratterizzato dalla diffusione di piattaforme e infrastrutture digitali prive di un concreto radicamento territoriale, i presupposti classici di collegamento in materia fiscale mostrano limiti strutturali sempre più marcati. In questo contesto non sorprende come le autorità stiano rivolgendosi alle strutture di allocazione delle infrastrutture digitali (i.e. Data Center) al fine di legare le attività digitali al territorio nazionale.

In tale scenario, assume particolare rilievo la nozione di stabile organizzazione, storicamente costruita attorno all’esistenza di una presenza fisica nel territorio dello Stato. Infatti, l’art. 162, c. 1, del TUIR e l’art. 5 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni elaborato dall’OCSE identificano nella “sede fissa di affari” il criterio cardine per l’individuazione di una presenza fiscalmente imponibile in un determinato ordinamento. Tale impostazione risulta pienamente coerente con il modello dell’impresa tradizionale, strutturata attorno ad un radicamento territoriale stabile, ma appare sempre meno adeguata rispetto alle dinamiche dell’economia digitale, connotata da processi produttivi in larga misura dematerializzati.

Pertanto, il mancato adeguamento delle regole tributarie all’evoluzione della digital economy ha determinato un crescente disallineamento tra realtà economica e disciplina normativa.

In questa prospettiva il legislatore italiano ha ampliato l’ambito di applicazione della stabile organizzazione e, conseguentemente, il perimetro della potestà impositiva italiana modificando con la Legge di Bilancio 2018, la nozione domestica di stabile organizzazione materiale di cui all’art. 162, c. 2, del TUIR. È stata infatti introdotta la lett. f-bis), che riconosce quale stabile organizzazione materiale “una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso”.

Tale disciplina attribuisce all’Agenzia delle Entrate il potere di procedere ad accertamenti, sia diretti che indiretti, nei confronti delle grandi imprese tecnologiche operanti nel mercato digitale domestico.

Ne consegue che pur in assenza di una presenza fisica tradizionalmente intesa, l’infrastruttura tecnologica di un’impresa, possa assumere rilievo ai fini dell’individuazione di una stabile organizzazione italiana di un’impresa estera ampliando così l’area di intervento dell’Amministrazione finanziaria.

Un esempio particolarmente significativo è rappresentato dai player attivi nel settore dei data center che offrono, non solo servizi di collocation, ma anche servizi di web hosting e web housing, cloud e connettività alla rete internet, a società non residenti nel territorio italiano. In tale contesto, infatti, l’Amministrazione finanziaria italiana – come già si sta verificando - può avviare attività di verifica, finalizzate all’accertamento dell’esistenza di stabili organizzazioni “digitali” in Italia di imprese estere, attraverso questionari e richieste documentali indirizzate agli operatori italiani che forniscono ai propri clienti esteri le infrastrutture per la raccolta e l’elaborazione dei dati.

La questione non ha una valenza meramente teorica o accademica: le sue ricadute sono concrete e possono incidere in modo significativo sugli equilibri economici e finanziari dell’impresa estera ed italiana.

La questione assume dunque una duplice rilevanza.

Da un lato, per quanto riguarda i player italiani che operano nel mercato dei Data Center, si pone il tema di regolare i rapporti contrattuali con i clienti esteri, valutando l’opportunità di prevedere eventuali obblighi di comunicazione nei confronti dei propri clienti circa richieste avanzate dall’amministrazione finanziaria o da altra autorità, fatto salvo il caso in cui tale richiesta si inserisca nell’ambito di un procedimento penale.

Ben più complesse sono invece le conseguenze che si potrebbero dispiegare in capo agli operatori esteri che si rivolgono agli operatori italiani.

Da un punto di vista prettamente fiscale si inserisce il tema, particolarmente delicato, della doppia imposizione internazionale. Il disallineamento tra disciplina interna e convenzioni contro le doppie imposizioni può generare conflitti di potestà impositiva tra Stati, con il risultato che il medesimo reddito potrebbe essere rivendicato sia dall’Italia sia dallo Stato di residenza dell’impresa estera.

Il riconoscimento della stabile organizzazione digitale, comportando l’assoggettamento dell’impresa estera al regime fiscale italiano, porta con sé rilevanti conseguenze sul piano prettamente penalistico.

All’assoggettamento dell’operatore estero al regime fiscale italiano consegue l’insorgere di tutti gli obblighi fiscali gravanti sulle imprese fiscalmente residenti in Italia, tra cui l’obbligo di presentare le dichiarazioni sui redditi prodotti in Italia al quale potrebbe conseguire la contestazione penale del reato di omessa dichiarazione di cui all’art. 5 D.lgs. 74/2000.

In definitiva, la gestione del rischio fiscale delle imprese estere attive che operano in Italia nella digital economy e dei loro rapporti economico-contrattuali con i propri fornitori di infrastrutture tecnologiche sul territorio dello Stato, richiedono una particolare attenzione da parte delle imprese del settore, le quali sono chiamate a adottare un approccio preventivo e adeguatamente strutturato.

Le imprese estere dovranno dunque mappare costantemente le attività (anche digitali) concretamente svolte all’interno del territorio nazionale al fine di valutare se sussiste, alla luce della normativa e della giurisprudenza italiana, una presenza economica significativa e continuativa all’interno del territorio nazionale e dunque il rischio che si configuri una stabile organizzazione anche digitale.

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*Fabrizio Pacchiarotti, Senior Partner e Francesco Rubino, Partner di Morri Rossetti & Franzosi

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