Il Consiglio di Stato - con la sentenza n. 2471/2026 - offre all’interprete spunti importanti per l’operatività del cosiddetto “principio di equivalenza”.

L’interpretazione è stata fornita decidendo l’impugnazione della sentenza del Tar Lazio, Latina, sezione I, n. 905/2025, in tema di gara per la fornitura di materiale atto all’assorbimento dell’arsenico presente nelle acque destinate al consumo umano,

La decisione del Consiglio di Stato

È utile premettere, in linea generale, che attraverso il richiamato principio di equivalenza (articolo 79 del Dlgs 36/2023 o Codice degli Appalti, che rinvia all’allegato II.5 del medesimo testo) si possono ammettere alla comparazione prodotti con specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezione della migliore offerta possibile.

L’istituto in esame risponde così, da un lato, ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e di libertà d’iniziativa economica e, dall’altro, al principio euro-unitario di concorrenza, con il corollario del favor partecipationis alle pubbliche gare, mediante un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’Amministrazione alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità (si vedano le decisioni Consiglio di Stato, sezione III, n. 1014/2026, n. 668/2026 e n. 9200/2025; Tar Puglia, Bari, sezione III, sentenza n. 929/2025; Consiglio di Stato, sezione V, n. 82/2025 e Tar Piemonte, Torino, sezione I, sentenza n. 323/2024).

L’equivalenza

L’equivalenza presuppone, quindi, la corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto, per quanto difforme dalle specifiche tecniche che la stazione appaltante abbia indicato, quale conformità di natura sostanziale con tali specifiche tecniche e nella misura in cui queste vengano, in sostanza, soddisfatte (Tar Basilicata, Potenza, sezione I, sentenza 19 marzo 2026 n. 129; Tar Lazio, Roma, sezione III quater, sentenza 13 novembre 2025 n. 20329; Consiglio di Stato, sezione III, decisioni 12 novembre 2025 n. 8840 e 5 novembre 2025 n. 8601; Tar Campania, Napoli, sezione IX, sentenza 3 luglio 2025 n. 5029).

Ne deriva che, ove ne sussistano i presupposti, la stazione appaltante è chiamata a operare il giudizio di equivalenza sulle specifiche tecniche dei prodotti offerti non già seguendo riscontri meramente formalistici, bensì rifacendosi a criteri di conformità sostanziale-funzionale delle soluzioni tecniche offerte, in modo tale che le specifiche di cui al bando siano comunque, in pratica, soddisfatte (Consiglio di Stato, sezione III, decisione 13 marzo 2025 n. 2066).

La legge di gara non è rigido ostacolo

Il significato ultimo del principio di equivalenza è infatti quello di evitare che le stazioni appaltanti, le quali, in ipotesi, all’atto di redazione del capitolato, non avendo specialistica conoscenza del singolo mercato di riferimento, non abbiano ben individuato tutte le caratteristiche di dettaglio dei prodotti, ed in presenza di prodotti che pur pienamente e financo meglio garantirebbero le esigenze sottese alla gara, si trovino private della possibilità di conseguire l’offerta nel complesso migliore con una artificiosa riduzione della concorrenza per eccessiva rigidità della legge di gara (Tar Lazio, Roma, sezione III, decisione 29 novembre 2024 n. 21463).

Specifiche tecniche e requisiti minimi obbligatori

Parte della giurisprudenza ha operato una distinzione tra le “specifiche tecniche”, rispetto alle quali il principio di equivalenza sarebbe sempre applicabile, e i “requisiti minimi obbligatori”, che possono essere richiesti a pena di esclusione in quanto esprimono la definizione a priori dei bisogni dell’Amministrazione, e quindi hanno l’effetto di perimetrare a monte i tipi di prestazioni che sono state considerate idonee a soddisfare tali bisogni.

In relazione a questi ultimi, un orientamento ha ritenuto non applicabile il principio di equivalenza, altro, invece, ha ritenuto il principio di equivalenza estensibile anche ai requisiti minimi qualificati come obbligatori dalla disciplina di gara, ma ciò ha fatto sulla scorta di un approccio “funzionale”, ossia con riferimento a fattispecie in cui dalla stessa lex specialis emergeva che determinate caratteristiche tecniche erano richieste al fine di assicurare all’Amministrazione il perseguimento di determinate finalità, e dunque poteva ammettersi la prova che queste ultime fossero soddisfatte anche attraverso prodotti o prestazioni aventi caratteristiche tecniche differenti da quelle richieste (Consiglio di Stato, Sezione III, decisione 6 settembre 2023 n. 8189). Si veda anche Consiglio di Stato, sezione III,decisione 9 maggio 2024 n. 4155).

Il principio di equivalenza funzionale, dunque, applicabile sia in caso “specifiche tecniche” sia in caso di “requisiti minimi obbligatori”, consiste in una verifica delle prestazioni offerte dal prodotto che, nonostante difetti di alcune caratteristiche previste dalla lex specialis, tuttavia consente di raggiungere il medesimo risultato perseguito dall’appalto attraverso soluzioni alternative, la verifica della cui adeguatezza è demandata alla commissione di gara (Consiglio di Stato, sezione III, decisione 20 ottobre 2025 n. 8094).

Questa deve effettuare una valutazione di omogeneità funzionale tra soluzioni, prodotti o dispositivi tecnici, ravvisabile ogni qual volta questi siano in grado di assolvere, in modo sostanzialmente analogo, alla finalità di impiego loro assegnata (Tar Puglia, Bari, sezione III, sentenza 2 ottobre 2024 n.1032).

In relazione all’onere motivazionale della scelta, la giurisprudenza ha affermato, inoltre, che “la commissione di gara può effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto al requisito previsto dalla lex specialis” (Tar Lazio, Roma, sezione III, sentenza 20 giugno 2023 n. 10468).

Controllo giurisdizionale della valutazione

Infine, sulla sindacabilità della valutazione effettuata dalla commissione è giurisprudenza costante quella per cui “il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio della propria attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo; le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perchè sollecitano il giudice amministrativo a esercitare un sindacato sostitutivo, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’articolo 134 del Codice del processo amministrativo, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica; ne deriva che, …, per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto” (Tar Lazio, Roma, sezione III, sentenza n. 10468/2023, citata).

I limiti al principio di equivalenza connessi alla sua ratio

Invero, se il principio è diretto a evitare che le norme obbligatorie, le omologazioni nazionali e le specifiche tecniche possano essere artatamente utilizzate per operare indebite esclusioni dalle gare pubbliche, fondate sul pretesto di una non perfetta corrispondenza delle soluzioni tecniche offerte con quelle richieste, ne viene come diretta conseguenza che (come anticipato) esso – quale misura atta ad assicurare che la valutazione della congruità tecnica dell’offerta – non si risolve in una verifica formalistica ma consiste nell’apprezzamento della conformità sostanziale dell’offerta alle specifiche tecniche inserite nella lex specialis, di talché detto principio non può essere invocato per ammettere offerte tecnicamente inappropriate o che comprendano soluzioni che, sul piano oggettivo funzionale e strutturale, non rispettino le caratteristiche tecniche obbligatorie, configurandosi come un aliud pro alio (Consigio di Stato, sezione V, decisione 2 luglio 2025 n. 5708; Tar Sicilia, Palermo, sezione I, sentenza 11 giugno 2025 n. 1277; Tar Piemonte, Torino, sezione II, sentenza 20 gennaio 2025 n. 139).

Riproduzione riservata Ⓒ