Civile

La tardiva rinnovazione della trascrizione del pignoramento blocca l’esecuzione

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di Mario Piselli

Se la trascrizione costituisce atto indefettibile per l'instaurazione e prosecuzione del processo esecutivo, deve ritenersi che il creditore, nel momento stesso in cui rimane inerte, trascurando di rinnovare la trascrizione nel termine di efficacia previsto dalla normativa, si mette nella condizione per il quale il giudice dell'esecuzione può, e anzi, deve dichiarare l'improseguibilità della procedura esecutiva per mancata rinnovazione della trascrizione.
Lo hanno deciso i giudici della Cassazione con la sentenza n. 15764 del 29 luglio scorso.

Il sistema dell’espropriazione immobiliare - Per il giudice di legittimità dall'intero sistema di espropriazione immobiliare emerge la necessità della trascrizione del pignoramento, essendo funzionale alla realizzazione della responsabilità patrimoniale del debitore con riferimento al bene immobile pignorato e comportando il conseguimento del trasferimento coattivo del bene per ricavarne il controvalore.

Ne consegue non solo che il momento di inizio del processo esecutivo non può che soggiacere alle regole di pubblicità della circolazione dei beni immobili, ma anche che il giudice dell'esecuzione, così come non può ordinare la vendita del bene immobile se il pignoramento non è stato trascritto, allo stesso modo non può dare seguito a una istanza di vendita proposta rispetto a un bene immobile per il quale sia venuto meno il requisito della trascrizione del pignoramento. In sostanza, la cancellazione della trascrizione impedisce di dare seguito all'istanza di vendita del bene immobile pignorato, vertendosi in una situazione di sostanziale insussistenza del pignoramento.

Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 29 luglio 2016 n. 15764

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