La transazione fiscale mette Equitalia fuori gioco
La Commissione tributaria provinciale di Roma, sentenza n. 23216/2016, ha stabilito che non possono essere iscritti a ruolo i debiti fiscali in relazione ai quali l'impresa contribuente abbia stipulato con l'Agenzia delle entrate una transazione ai sensi dell'articolo 182-ter della Legge Fallimentare, connessa a una procedura di concordato preventivo o a un accordo di ristrutturazione dei debiti. Per cui essi devono essere pagati esclusivamente alle date e nei modi previsti nell'atto di transazione e non è dovuto a Equitalia alcun compenso di riscossione.
La causa partiva dai ricorsi di Cisa Spa, azienda in concordato preventivo (assistita dallo Studio legale DLA Piper), contro una serie di cartelle di pagamento con cui la concessionaria Equitalia Sud aveva notificato i ruoli emessi dall'ufficio di Pomezia dell'Agenzia delle entrate. I ruoli riguardavano ritenute alla fonte per il 2011 e 2012 ed Irap per il 2012, ed ammontavano, comprensivi dei compensi di riscossione, ad oltre 2mln di euro.
L'Agenzia delle entrate, chiamata in giudizio, si è costituita dichiarando di aver proceduto alla sospensione della cartella sul presupposto che i debiti erariali della ricorrente avevano formato oggetto di transazione fiscale, accettata dall'Amministrazione, per il concordato preventivo che era stato poi omologato dal Tribunale di Velletri. E chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Equitalia Sud invece ha insistito nella legittimità degli atti emanati in qualità di concessionaria della riscossione.
Per la Ctp però «i ruoli portati dalla cartella impugnata non hanno ragion d'essere, tant'è che lo stesso Ufficio procedente considera cessata sul punto la materia del contendere». Essendo «pacifico», perché dichiarato anche dall'Ufficio che ha provveduto alla sospensione della cartella, che le partite erariali iscritte sono quelle già inserite dall'Amministrazione finanziaria nel debito fiscale consolidato «e che avevano formato oggetto della preventiva transazione fiscale». Ne deriva, conclude la sentenza, che la cartella di pagamento che porta anche iscrizione di interessi e di sanzioni in misura maggiore di quella concordata con l'Amministrazione e di compensi di riscossione alla concessionaria Equitalia Sud, deve essere annullata.
Commissione Tributaria Provinciale di Roma - Sentenza 14 ottobre 2016 n. 23216