L’ANALISI DELLA DECISIONE
Gli ordinari riferimenti che possono intravedersi come tratto comune delle diverse figure di “frodi” devono necessariamente fare i conti con gli specifici connotati che caratterizzano, anche sul piano “tecnico”, il particolare “oggetto” sul quale la condotta fraudolenta viene a dispiegarsi.
Come noto, il fenomeno del “phishing” è riferibile ad un tipo di truffa in cui gli artifici e raggiri si manifestano attraverso l’invio di messaggi volti a indurre in errore la persona offesa e tesi ad ottenere il pagamento mediante forme di bonifico telematico o su carte prepagate o attraverso il rilascio di informazioni personali e codici di accesso al sistema bancario.
In questi casi, la norma incriminatrice di riferimento è quella dell’art. 640-ter c.p. che è stata propriamente introdotta al fine...