la QUESTIONE

La Tabella Unica Nazionale (TUN) che disciplina il risarcimento del danno non patrimoniale per le lesioni di non lieve entità ai sensi dell’art. 138 del Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. n.209/2005) conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché all’esercizio della professione medica in forza del richiamo previsto dall’art. 7, comma 4, della Legge Gelli, si può applicare retroattivamente ai sinistri verificatisi in data antecedente all’entrata in vigore del D.P.R. n.12/2025 (ovvero verificatisi prima del 5 marzo 2025)? L’applicazione retroattiva ed estensiva si pone in contrasto con il principio di liquidazione equitativo del danno biologico? Come avviene la liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale (nella specie biologico)?

Riferimenti normativi:
Costituzione: art. 32
Codice civile: artt. 2059, 2056, 1226
Codice della Assicurazioni Private: artt. 138, 139
D.P.R. 13 gennaio 2025 n. 12

La liquidazione del danno non patrimoniale

Il danno non patrimoniale è un pregiudizio che ricade su un valore o interesse della persona, immateriale e non direttamente monetizzabile. Questo valore deve essere costituzionalmente garantito, come la libertà, la salute, la riservatezza e la famiglia. Un danno non patrimoniale diventa risarcibile quando deriva da un fatto illecito integrante gli estremi di un reato (art. 185 c.p.), quando è espressamente previsto dalla legge (per esempio nei casi previsti dall’art. 89 c.p.c., legge 89/2001, d....

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