L'ANALISI DELLA DECISIONE
In tema di licenziamento disciplinare, la vicinanza temporale tra la segnalazione fatta dal dipendente (nel caso di specie di whistleblowing) e il licenziamento disciplinare, unitamente all'irrilevanza disciplinare e insussistenza dei fatti addebitati posti a base del licenziamento per giusta causa, sono di per sé indici chiari dell'intento ritorsivo del provvedimento espulsivo. Infatti, ai sensi del d.lgs. n. 24 del 2023, in caso di controversie aventi ad oggetto l'accertamento di atti ritorsivi contro il lavoratore segnalante, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, e l'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere.

Businessman blowing whistle with raised finger warning gesture, concept of whistleblower, selective focus
1. La sentenza
Con la recentissima sentenza n. 701 del 27.03.2026 il Tribunale Civile di Milano - Sezione Lavoro - enucleava il principio di diritto secondo cui "in tema di licenziamento disciplinare la vicinanza temporale tra la segnalazione fatta dal dipendente (nel caso di specie di whistleblowing) ed il licenziamento disciplinare, unitamente all’irrilevanza disciplinare ed insussistenza dei fatti addebitati posti a base del licenziamento per giusta causa, sono di per sé indici chiari dell’intento ritorsivo ...


