Non è possibile ritenere erronee le conclusioni di una consulenza tecnica d’ufficio soltanto perché in contrasto con certificazioni mediche pregresse, che ben possono aver fotografato un quadro clinico mutato nel tempo. Il giudizio medico-legale espletato dal c.t.u. non è surrogabile da un’elaborazione algoritmica dei dati sanitari affidata a un sistema di intelligenza artificiale: ciò sarebbe, da un lato, formalmente vietato dall’art. 15 della l. 132/2025, che riserva sempre al magistrato la valutazione dei fatti e delle prove nell’attività giudiziaria; dall’altro, sostanzialmente inammissibile, perché sostituirebbe un giudizio intrinsecamente umano con una valutazione statistico-probabilistica dalla genesi imperscrutabile, incompatibile con la natura del giusto processo quale processo «tra umani» ex artt. 24 e 111 Cost.

Il caso: opposizione alla CTU in un giudizio di invalidità civile e handicap grave

Il Tribunale di Trani, sezione lavoro, con la sentenza del 20 luglio 2026, si è pronunciato su un giudizio di opposizione a consulenza tecnica d’ufficio instaurato ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c., nell’ambito di un procedimento volto al riconoscimento, in favore della ricorrente, del requisito sanitario della pensione di invalidità civile (già riconosciuto nella fase sommaria), dell’indennità di accompagnamento e dello status di persona con handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, commi 2 e 3, e dell’art. 33 della l. 104/1992.

La logica argomentativa del Tribunale: dal valore della CTU al monito sull’intelligenza artificiale

L’interesse della pronuncia, che ne giustifica la pubblicazione e il commento in questa sede, non risiede tanto nell’esito della controversia — sostanzialmente allineato a un consolidato orientamento in tema di accertamento dei requisiti sanitari per le prestazioni assistenziali — quanto nel percorso argomentativo con cui il giudice ha respinto la contestazione di parte ricorrente, la quale, richiamando certificazioni mediche pregresse difformi dalle conclusioni del c.t.u., ne sollecitava il superamento quale «peritus peritorum».

Il Tribunale ha innanzitutto chiarito che la mera divergenza tra le conclusioni peritali e certificazioni sanitarie anteriori non è di per sé indice di erroneità della c.t.u., ben potendo tali certificazioni fotografare un quadro clinico suscettibile di evoluzione, anche migliorativa, nel tempo. Da qui il passaggio, di rilievo sistematico ben più ampio, che ha condotto il giudice a formulare un argomento a fortiori: se si ammettesse che il giudice possa disattendere la valutazione medico-legale del c.t.u. mediante una mera sommatoria aritmetica dei dati risultanti dalle certificazioni prodotte dalle parti, si finirebbe per svuotare di significato la stessa funzione della consulenza tecnica d’ufficio specializzata, la quale potrebbe essere addirittura sostituita, «considerata l’evoluzione tecnologica attuale», da un sistema di intelligenza artificiale incaricato di elaborare i dati sanitari.

È precisamente per scongiurare tale esito — la sostituzione della valutazione umana specializzata con un’elaborazione automatizzata dei dati — che il Tribunale ha ritenuto di riaffermare, in termini generali e con toni quasi programmatici, il principio della riserva di umanità del giudizio medico-legale, richiamando a tal fine l’art. 15 della l. 132/2025.

Si tratta, a ben vedere, di un obiter dictum: nel caso concreto non risulta che il c.t.u. abbia fatto uso di strumenti di intelligenza artificiale, né che la contestazione di parte ricorrente vertesse su tale specifico profilo. Nondimeno, l’argomentazione del Tribunale assume un preciso valore performativo, poiché individua nell’ipotesi — per ora solo evocata, ma non irragionevole alla luce dell’attuale stato della tecnica — della sostituzione del c.t.u. con un sistema di I.A. il termine di paragone più efficace per dimostrare l’insostenibilità logico-giuridica della tesi di parte ricorrente, e per ribadire, con ciò, il valore insostituibile dell’accertamento medico diretto.

L’art. 15 della legge 23 settembre 2025, n. 132: la riserva al magistrato nell’attività giudiziaria

Il fulcro normativo del ragionamento del Tribunale è costituito dall’art. 15 della l. 23 settembre 2025, n. 132, recante «Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale», in vigore dal 10 ottobre 2025 — prima legge organica nazionale in Europa dedicata alla materia, concepita quale normativa-ponte tra il Regolamento (UE) 2024/1689 (c.d. AI Act) e l’ordinamento interno.

La disposizione stabilisce che «nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti». La norma non vieta, si badi, l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale nel processo — che anzi la stessa legge ammette quale supporto ad attività preparatorie, di ricerca e organizzative — ma ne circoscrive rigorosamente la funzione a quella di ausilio, sottraendo espressamente al sistema algoritmico ogni spazio decisionale relativo alla valutazione dei fatti, delle prove e all’adozione dei provvedimenti giurisdizionali.

Tale impostazione non è isolata, ma si inserisce in una logica trasversale che permea l’intera legge 132/2025: il medesimo schema — l’intelligenza artificiale come strumento di supporto, la decisione finale riservata all’uomo — si ritrova, con specifiche modulazioni, nel settore sanitario (artt. 7-10, ove la decisione clinica resta sempre in capo al medico), nel settore del lavoro (artt. 11-14, ove si esclude che l’I.A. possa sostituire il giudizio e la responsabilità del professionista) e nell’azione della pubblica amministrazione (artt. 15-18, ove la decisione finale resta in capo al funzionario). Il principio del «controllo umano effettivo», enunciato in termini generali dall’art. 3 della legge quale uno dei sei principi cardine dell’intera disciplina, trova così, nell’ambito giudiziario, una delle sue applicazioni più significative, proprio là dove la posta in gioco — in termini di diritti fondamentali e di legittimazione dell’esercizio del potere pubblico — è massima.

Va peraltro ricordato che la l. 132/2025, in forza della clausola c.d. anti-gold plating di cui all’art. 3, comma 5, non introduce obblighi ulteriori rispetto a quelli già previsti dal Regolamento (UE) 2024/1689 negli ambiti da questo disciplinati, ma ne completa l’architettura sul piano della governance nazionale e, per quanto qui rileva, ne rafforza sul piano interno il principio di supervisione umana (cfr. art. 14 AI Act), calandolo nelle specificità dell’ordinamento processuale italiano.

Applicando tali coordinate al caso di specie, il Tribunale di Trani ha ritenuto che l’eventuale sostituzione della valutazione medico-legale del c.t.u. — chiamato a esprimere, sulla base di un esame diretto della parte e di un’analisi tecnico-scientifica della documentazione sanitaria, un giudizio complesso e non riducibile a un mero calcolo — con un’elaborazione affidata a un sistema di intelligenza artificiale sarebbe stata «formalmente vietata» proprio in ragione della riserva di umanità sancita dall’art. 15: la valutazione dei fatti e delle prove, categoria nella quale rientra a pieno titolo l’accertamento medico-legale quale elemento di prova tecnica destinato a confluire nel convincimento del giudice, non può che restare, anche quando delegata a un ausiliario tecnico specializzato, un’attività di matrice umana, sindacabile e vagliata nel suo percorso logico-argomentativo dall’autorità giudiziaria.

La dimensione costituzionale: il giusto processo come processo «tra umani»

Il Tribunale non si è limitato a richiamare il dato legislativo, ma ha ritenuto di ancorare la propria conclusione a un fondamento di rango costituzionale, evidenziando come i principi sui quali si basa il giusto processo, di cui agli artt. 24 e 111 Cost., postulino «un processo tra umani», celebrato nel contraddittorio di parti umane, con l’ausilio di una difesa tecnica svolta da esseri umani, innanzi a un giudice che, prima ancora di essere terzo e imparziale, sia un essere umano.

Si tratta di un’affermazione di sistema che va ben oltre la fattispecie concreta, poiché individua nell’umanità del giudicante e degli altri protagonisti del processo (parti, difensori, ausiliari tecnici) un connotato non meramente accidentale, bensì strutturale e costituzionalmente necessario del giusto processo. In questa prospettiva, l’art. 15 della l. 132/2025 non introduce un principio nuovo, ma positivizza — nello specifico e delicato ambito dell’intelligenza artificiale — un contenuto già insito nella Costituzione: la garanzia del contraddittorio (art. 111, comma 2, Cost.), l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (art. 111, comma 6, Cost.) e il diritto di difesa (art. 24 Cost.) presuppongono tutti un interlocutore — il giudice, ma anche il consulente tecnico che al giudice fornisce gli elementi di valutazione — capace di un percorso logico-argomentativo comprensibile, verificabile e, soprattutto, umanamente responsabile.

È qui che si coglie il nesso più profondo tra la disciplina positiva dell’intelligenza artificiale e le garanzie processuali tradizionali: un sistema algoritmico, per quanto sofisticato, non è in grado di «rispondere» del proprio giudizio nei termini in cui può farlo un consulente tecnico d’ufficio, chiamato a motivare le proprie conclusioni, a confrontarsi con le osservazioni del consulente di parte e, in ultima analisi, a sottoporsi al vaglio critico del giudice e delle parti nel contraddittorio processuale.

Il divieto del giudizio «oracolare» e l’esigenza di sindacabilità della valutazione tecnica

Un secondo profilo di rilievo, complementare al primo, riguarda la natura del giudizio che deriverebbe da un’elaborazione algoritmica dei dati medici. Il Tribunale qualifica tale ipotetico giudizio come «sostanzialmente inammissibile», poiché generato da un’elaborazione di dati «meramente statistico-probabilistici» e «dalla genesi imperscrutabile»: un giudizio, cioè, di natura oracolare.

L’espressione utilizzata dal giudice pugliese non è casuale e richiama, sul piano lessicale e concettuale, il dibattito ormai maturo, in dottrina, sul cosiddetto «problema della scatola nera» (black box) che caratterizza molti sistemi di intelligenza artificiale, specie quelli basati su modelli di apprendimento automatico complessi: l’esito del processo computazionale può essere corretto, o comunque plausibile, ma il percorso logico che vi ha condotto resta, in tutto o in parte, non ricostruibile né spiegabile nei termini richiesti da un accertamento giudiziale. Ciò che qui rileva non è tanto l’affidabilità statistica del risultato, quanto la sua non sindacabilità: un accertamento medico-legale reso da un consulente umano può essere criticato, confutato, messo in discussione attraverso le osservazioni del consulente di parte, la richiesta di chiarimenti, l’audizione in giudizio; un output generato da un sistema di I.A. privo di esplicabilità sfugge, per sua natura, a un contraddittorio realmente efficace, con conseguente pregiudizio per il diritto alla prova e per la stessa garanzia del contraddittorio ex art. 111 Cost.

Non è casuale che analoghe preoccupazioni animino, in un contesto differente ma concettualmente contiguo, la disciplina delle decisioni automatizzate di cui all’art. 22 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che riconosce all’interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato che produca effetti giuridici che lo riguardano. Il processo civile non è, ovviamente, il medesimo ambito applicativo del GDPR, ma la ratio sottesa è affine: sottrarre alla sola logica computazionale, priva di un vaglio umano effettivo, decisioni suscettibili di incidere in modo significativo sulla sfera giuridica della persona.

Il quadro giurisprudenziale coevo: una linea di tendenza sull’uso dell’I.A. in ambito probatorio

La sentenza in commento si inserisce in un più ampio e significativo filone giurisprudenziale, sviluppatosi nel corso del 2025 e del 2026, che testimonia come i giudici di merito italiani stiano progressivamente definendo, caso per caso, i confini dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito probatorio.

Il quadro che ne emerge è coerente: da un lato, l’uso dell’intelligenza artificiale da parte del consulente tecnico, quale strumento di supporto all’attività istruttoria, non è di per sé censurabile, salvo che ne sia dimostrata un’incidenza distorsiva sull’esito della valutazione; dall’altro, l’intelligenza artificiale generativa, prodotta come prova autonoma dalle parti, non possiede un valore probatorio proprio, per l’assenza di garanzie di affidabilità, tracciabilità e neutralità che il processo richiede. La pronuncia del Tribunale di Trani si colloca a valle di questo percorso, spingendosi però un passo oltre: non si limita a negare valore probatorio autonomo alle risposte di un sistema di I.A., ma esclude in radice che l’attività valutativa tecnico-specialistica — quella del c.t.u. medico-legale — possa essere sostituita da un sistema di intelligenza artificiale, quand’anche tecnicamente capace di elaborare correttamente i dati sanitari.

Osservazioni critiche: il confine tra ausilio consentito e sostituzione vietata

La pronuncia in commento merita un plauso per il rigore con cui ricostruisce, sul piano sistematico, il rapporto tra intelligenza artificiale e funzione giudiziaria, offrendo una lettura dell’art. 15 della l. 132/2025 che ne valorizza appieno la portata di clausola generale, applicabile anche al di là dell’ipotesi, non ancora frequente nella prassi, di un effettivo utilizzo di sistemi di I.A. da parte del giudice o dei suoi ausiliari.

Non può tuttavia sottacersi che il ragionamento del Tribunale, formulato — come detto — in via di obiter, rischia di essere letto, se non correttamente contestualizzato, come un indiscriminato viatico contro qualsiasi impiego dell’intelligenza artificiale nell’attività peritale, anche laddove tale impiego resti circoscritto a un ruolo meramente ausiliario e strumentale (ad esempio, nell’elaborazione statistica preliminare di dati clinici, nella ricerca bibliografica di letteratura medico-scientifica, nella redazione di bozze di relazione successivamente vagliate e fatte proprie dal consulente umano). La stessa l. 132/2025, come si è visto, non vieta l’utilizzo dell’intelligenza artificiale quale strumento di supporto, ma ne vieta la sostituzione del giudizio umano nella fase decisionale-valutativa: la distinzione tra «ausilio» e «sostituzione» — che pure la sentenza in commento richiama correttamente in astratto — resta, sul piano applicativo, tutt’altro che agevole da tracciare, specie con riferimento all’attività dei consulenti tecnici d’ufficio, per i quali difettano ancora, allo stato, linee guida deontologiche o protocolli operativi che disciplinino in modo puntuale l’uso di strumenti di intelligenza artificiale nell’espletamento dell’incarico peritale.

In questa prospettiva, sarebbe auspicabile un intervento, anche in sede di decreti attuativi della l. 132/2025 (attesi, quanto alla disciplina organica di dati e algoritmi, entro l’ottobre 2026 ai sensi dell’art. 16) o in sede di autoregolamentazione degli albi dei consulenti tecnici, volto a definire criteri più puntuali circa le modalità con cui l’intelligenza artificiale possa essere legittimamente impiegata come strumento di supporto nell’attività di consulenza tecnica, senza che ciò comprometta la riserva di umanità del giudizio finale, la sua tracciabilità e la sua sindacabilità nel contraddittorio tra le parti. Un possibile punto di riferimento, anche per gli ausiliari del giudice, potrebbe rinvenirsi negli standard elaborati in tema di gestione del rischio nei sistemi di intelligenza artificiale (norma ISO/IEC 42001:2023) e nel principio di proporzionalità che innerva l’intera disciplina europea e nazionale in materia.

Conclusioni

La sentenza del Tribunale di Trani, pur risolvendo una controversia che nella sostanza non ha coinvolto l’effettivo utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, offre un contributo di rilievo alla riflessione, ormai ineludibile, sui limiti dell’automazione nell’attività giudiziaria e peritale. Il principio per cui il giudizio medico-legale reso dal consulente tecnico d’ufficio — al pari, e a fortiori, del giudizio del magistrato — resta una prerogativa intrinsecamente umana, insuscettibile di sostituzione algoritmica, trova un solido ancoraggio non soltanto nella lettera dell’art. 15 della l. 132/2025, ma nella stessa architettura costituzionale del giusto processo.

Si tratta di un principio destinato ad assumere crescente rilevanza pratica, mano a mano che gli strumenti di intelligenza artificiale generativa si diffonderanno tra i professionisti — avvocati, consulenti tecnici, periti — che operano nel processo.

La sentenza in commento, unitamente al filone giurisprudenziale che l’ha preceduta nel biennio 2025-2026, contribuisce a definire, con crescente chiarezza, la linea di confine tra un utilizzo dell’intelligenza artificiale legittimo, in quanto meramente strumentale e ausiliario, e un utilizzo che, sostituendosi al giudizio esperto e umanamente responsabile, si porrebbe in contrasto irrimediabile con le garanzie fondamentali del processo.

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