Tribunale di Novara, Civile, Sentenza del 20-01-2025, n. 25

L'ANALISI DELLA DECISIONE

Ai fini della violazione del divieto di concorrenza di cui all'art. 1743 c.c., non è richiesto che il comportamento dell'agente si iscriva nell'ambito di un rapporto di stabile collaborazione con altra impresa, né che lo stesso abbia necessariamente determinato la conclusione di uno o più contratti tra un cliente anche solo potenziale del suo preponente e un'impresa concorrente di quest'ultimo, essendo invece sufficiente un'attività dell'agente medesimo idonea a determinare un dirottamento della clientela del suo preponente presso imprese concorrenti, con possibile alterazione, a favore di queste ultime, in una stessa zona e in uno stesso ramo di affari, delle originarie condizioni della domanda di determinati prodotti.

La vicenda processuale

Una s.p.a. sottoscriveva con una s.a.s. un contratto di agenzia a tempo indeterminato, per promuovere la vendita dei suoi prodotti nell'area di competenza dell'agente di commercio incaricato, affidandogli altresì il compito di coordinare l'attività degli altri colleghi operativi nella medesima zona. Tuttavia, poco dopo la risoluzione del contratto, la s.p.a. si accorgeva di un importante calo del proprio fatturato, legato alla costituzione da parte dell'altra contraente di una s.r.l. sua diretta ...

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