Il sistema giuslavoristico italiano è tra i più garantisti non solo in Europa, ma nel mondo. Un tratto distintivo che ha origine nella nostra Costituzione: già il suo articolo di apertura proclama che l’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. Un principio al quale si ispira l’intero ordinamento nazionale pensato per tutelare la dignità e i diritti dei lavoratori.
Tale principio viene consolidato con l’articolo 35 secondo il quale la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Allo stesso tempo, viene garantita la dignità sociale dei cittadini, tramite l’impegno a rimuovere ogni ostacolo economico e sociale che possa limitare libertà ed eguaglianza (art. 3). Un impegno che traduce in norme concrete la visione di uno Stato fondato sul rispetto e sulla valorizzazione della persona.
A questi principi fondamentali è ispirato anche il Decreto-legge 31/07/1987, n. 317, convertito con Legge 3 /10/1987, n. 317, che introduce una serie di norme a tutela dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari. Il legislatore di allora si è dimostrato lungimirante, anticipando tendenze che avrebbero raggiunto il loro apice solo trent’anni dopo l’emanazione del Decreto, ponendo le basi per affrontare trasformazioni profonde nel mondo del lavoro, ben prima che diventassero realtà.
Gli articoli 1, 3 e 4 introducono degli obblighi specifici a carico dei datori di lavoro che impiegano lavoratori italiani in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.
A tali lavoratori viene garantita l’iscrizione alle seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale, con le modalità in vigore nel territorio nazionale:
- assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
- assicurazione contro la tubercolosi,
- assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- assicurazione contro le malattie;
- assicurazione di maternità.
Sono tenuti ad osservare quest’obbligo i datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria sede, anche secondaria, nel territorio nazionale, ma anche le società costituite all’estero con partecipazione italiana di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del c.c., le società costituite all’estero, in cui persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana partecipano direttamente, o a mezzo di società da esse controllate, in misura complessivamente superiore ad un quinto del capitale sociale e, infine, i datori di lavoro stranieri. L’inclusione di quest’ultima categoria nel suddetto obbligo amplia la portata della norma, estendendola di fatto a qualsiasi datore di lavoro.
Sul piano soggettivo, la normativa abbraccia un perimetro molto ampio: non solo i lavoratori assunti sul territorio nazionale o inviati all’estero per eseguire opere, commesse o attività in Paesi extracomunitari (coprendo quindi trasferte, distacchi e trasferimenti), ma anche coloro che vengono assunti direttamente in tali Paesi. A completare il quadro, una clausola di chiusura estende l’obbligo in modo generale a qualsiasi lavoratore italiano operante in Paesi extra UE non convenzionati, sotto la direzione di qualunque datore di lavoro. Una previsione che conferma la volontà del legislatore di garantire la continuità della copertura pensionistica dei lavoratori italiani in qualunque situazione e momento.
Dal punto di vista operativo, la gestione del rapporto assicurativo disciplinato dal Decreto-Legge 317/1987 può seguire due percorsi distinti.
Il primo riguarda i datori di lavoro italiani che trasferiscono temporaneamente un proprio dipendente in un Paese extracomunitario non convenzionato. In questo caso, è necessario aprire un’apposita posizione INPS per garantire la corretta gestione della contribuzione dovuta durante l’intera permanenza all’estero.
Il secondo è quello più complesso: riguarda i datori di lavoro esteri, senza presenza sul territorio nazionale. Questi ultimi dovranno individuare un rappresentante contributivo residente in Italia, ottenere un codice fiscale e aprire una posizione presso INPS e INAIL per gestire correttamente le denunce previdenziali e i versamenti contributivi. L’iter complesso, sommato alla scarsa conoscenza della normativa — nonostante i suoi quasi quarant’anni di vita — porta spesso alla mancata applicazione della Legge 317/1987.
Questa mancata applicazione comporta, da un lato, un inevitabile danno pensionistico per il lavoratore, che vede compromessa la propria posizione contributiva; dall’altro, espone il datore di lavoro a un elevato rischio di contenzioso, con potenziali sanzioni e responsabilità legali. Un problema che, a distanza di quasi quarant’anni dall’emanazione della norma, resta ancora molto sottovalutato.
In questo senso, fatto salvo un approfondimento sulle normative imperative dei singoli ordinamenti, sia gli enti preposti (INPS e INAIL), sia il lavoratore possono evidentemente agire in loco per ottenere il ristoro di quanto dovuto, verosimilmente con un’azione civilistica nei tribunali locali. Si tratterebbe, infatti di ottenere una condanna pecuniaria per l’importo che non è stato incassato e che avrebbe dovuto essere versato, sulla base dell’applicazione della normativa italiana. Le attività andrebbero condotte appunto all’estero, e questo spesso viene considerato un disincentivo se non si trova il partner corretto per la gestione dei contenziosi. Tuttavia, questo scoglio può essere facilmente superato e i contenziosi possono avere successo, considerando l’obbligo imposto dalla legge. Spesso, anche i costi possono essere contenuti se parametrati anche a quanto è possibile incassare.
In caso di esito favorevole della causa, il lavoratore potrà ottenere la ricostruzione della propria posizione previdenziale per un periodo di dieci anni, andando a ritroso rispetto alla data di chiusura del processo. Per questi dieci anni, il datore di lavoro sarà tenuto a regolarizzare la posizione contributiva tramite l’invio (tardivo) delle denunce contributive e il versamento della dovuta contribuzione, sulla quale gli enti applicheranno la sanzione per evasione. Per i periodi ancora più remoti, il lavoratore potrà reclamare la costituzione di una rendita vitalizia ai fini pensionistici. Su questo punto è intervenuta di recente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22802/2025, in cui è stato chiarito che la rendita vitalizia non è soggetta a prescrizione. Con questa decisione viene indubbiamente tutelata la copertura previdenziale del lavoratore, eliminando di fatto il rischio di vuoti contributivi.
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*Iva Ilieva, consulente del lavoro, Rödl e Giovanni Montanaro, avvocato, Rödl

