Civile

Lavori di ristrutturazione, pagamento non condizionato alle erogazioni bancarie

Per la Cassazione, sentenza n. 12115 depositata oggi, all’appaltatore non può essere negato il diritto al corrispettivo ove abbia adempiuto alla propria obbligazione

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di Francesco Machina Grifeo

Se il contratto di appalto privato è scritto in modo ambiguo, per addivenire alla interpretazione corretta, si deve guardare alla causa del negozio. E siccome l’appalto non è un contratto aleatorio, a fronte della esecuzione dell’opera deve scattare il pagamento da parte del committente. Lo ha chiarito la Corte di cassazione con la sentenza n. 12115 depositata oggi, che ha accolto il ricorso dell’impresa che conduceva i lavori bocciando la tesi per cui il pagamento delle rate sarebbe stato condizionato alle erogazioni dei fondi da parte della banca.

“Poiché il contratto d’appalto prevede la prestazione di un’opera, con organizzazione dei mezzi e assunzione del rischio, verso il pagamento di un corrispettivo – afferma con un principio di diritto la II Sezione civile -, ove non consti dalle emergenze di causa che le parti abbiano inteso stipulare, nonostante l’uso del nomen iuris appalto, un contratto atipico aleatorio, l’espressione che potrebbe avere più sensi deve essere interpretata nel senso che all’appaltatore non può essere negato il diritto al corrispettivo ove abbia adempiuto alla propria obbligazione”.

In primo grado, l’impresa lamentando un ritardo nei pagamenti chiese e ottenne ingiunzione di pagamento. La Corte d’appello di Palermo revocò il decreto ingiuntivo affermando che era fondata l’eccezione di d’inesigibilità del credito azionato dall’appaltatrice, per effetto dell’art. 7 del contratto: “il piano dei pagamenti dello specifico corrispettivo è subordinato all’emissione SAL nei tempi e nelle modalità previste da parte della Banca Nuova con sede in Pantelleria”.
Il pagamento dei singoli stati di avanzamento (tre in tutto), pertanto, doveva reputarsi condizionato all’erogazione del finanziamento bancario. Contro questa decisione la Snc ha proposto ricorso sostenendo che la volontà delle parti non era quella di condizionare il pagamento degli stati di avanzamento lavori all’effettiva erogazione del mutuo bancario ma “piuttosto quella di individuare nel momento della presentazione dei Sal alla Banca il tempo in cui il relativo credito diventava comunque esigibile da parte dell’appaltatrice, a prescindere dall’effettiva totale o parziale erogazione delle somme richieste”..

Motivo accolto dalla Suprema corte. Il contratto d’appalto – spiega - ha come sinallagma la prestazione di un’opera, con organizzazione dei mezzi e assunzione del rischio verso il pagamento di un corrispettivo in danaro. Il contratto dunque non ha natura aleatoria. Il che vuol dire che l’appaltatore presta la sua opera imprenditoriale dietro un corrispettivo certo. Da ciò consegue che se le parti intendono dar vita a un contratto atipico avente natura aleatoria devono esprimere nitidamente tale volontà. Mentre nel caso specifico è incontroversa la stipula di un contratto d’appalto per la ristrutturazione d’un immobile, verso il pagamento a corpo di una somma di danaro.

Del resto, prosegue la decisione, la regola ermeneutica dell’articolo 1369 cod. civ. afferma che nel dubbio le espressioni polisense debbono “essere intese nel senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto”. E allora, conclude la Cassazione, la Corte di Palermo è incorsa in una violazione di legge “per non avere spiegato la ragione per la quale in un ‘normale’ contratto d’appalto quella espressione, piuttosto che stabilire una tempistica dei pagamenti o degli stati di avanzamento dei lavori, collegandoli all’acquisizione della liquidità da parte della committente, è stata riportata nell’alveo della condizione sospensiva mista, con la conseguenza di rendere aleatorio il corrispettivo, in quanto dipendente dal finanziamento bancario in favore della committente; finanziamento, a sua volta dipendente, anche a voler reputare piena la collaborazione della committente, dal nudo volere del terzo (l’istituto di credito)”. “Così da giungere alla conclusione che contempla l’ipotesi che il corrispettivo possa anche giammai essere corrisposto”.

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