La Cassazione - con l’ordinanza n. 24418/26 - ha precisato che nei controlli sul lavoro, prevale il principio della sostanza sulla forma: se un’attività viene svolta con modalità tipiche della subordinazione, può essere qualificata come tale anche quando il contratto utilizzato formalmente dalle parti abbia un nome diverso. Questo il significativo principio espresso dai Supremi giudici.
I fatti
Al centro della controversia vi erano diversi rapporti formalmente indicati come contratti di prestazione d’opera, collaborazioni coordinate e lavoro occasionale, che secondo gli ispettori e i giudici presentavano invece le caratteristiche tipiche del lavoro subordinato.
La vicenda era nata dopo gli accertamenti dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che aveva contestato a una cooperativa la mancata denuncia di rapporti di lavoro subordinato. La Corte d’Appello di Torino aveva già confermato la decisione di primo grado, ritenendo provata la presenza degli elementi della subordinazione sulla base delle testimonianze raccolte.
La Cassazione ha ora confermato quella valutazione, chiarendo un principio significativo: il nome attribuito dalle parti al contratto non è decisivo, perché il giudice deve verificare come il rapporto si sia svolto concretamente nella realtà quotidiana.
Il ragionamento della Suprema Corte
Secondo la Suprema corte, non si è trattato di una trasformazione automatica dei contratti in rapporti subordinati, ma di un semplice accertamento della loro effettiva natura, necessario per stabilire se fosse stato commesso l’illecito amministrativo contestato.
Respinta anche la contestazione relativa alla presunta tardività delle sanzioni. I giudici hanno spiegato che il termine di 90 giorni previsto dalla legge non decorre dal primo momento in cui l’amministrazione acquisisce informazioni sui fatti, ma da quando dispone di tutti gli elementi necessari per valutare la presenza di una violazione. Con la decisione definitiva, il ricorso della cooperativa è stato respinto e i ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 6 mila euro oltre agli oneri previsti.

