Con la sentenza n. 11253/2026 la Cassazione penale ha confermato che la minaccia - anche implicita - di licenziamento in caso di non accettazione di condizioni lavorative deteriori configura il reato di estorsione, se finalizzata a un ingiusto profitto con danno patrimoniale e personale per il lavoratore.
La vicenda riguardava un’impresa per la realizzazione di impianti fotovoltaici che reclutava lavoratori stranieri a condizioni peggiorative e fuori perimetro legale. Inoltre, venivano negati i diritti conseguenti a dimissioni volontarie o al licenziamento paventato come ritorsione.
I ricorrenti (datori di lavoro o loro collaboratori) ritenevano infondata l’accusa di una condotta estorsiva in quanto i lavoratori si erano volontariamente adeguati alle condizioni di lavoro e alle retribuzioni non conformi ai contratti di lavoro del comparto in cui rientrava l’attività d’impresa. Ritenevano, al più, che la loro condotta rientrasse nella diversa fattispecie penale prevista dall’articolo 603 bis del Codice penale che sanziona l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro.
La Cassazione conferma invece le condanne per il reato previsto dall’articolo 629 del Codice penale affermando che il delitto di estorsione è configurabile nella minaccia di licenziamento rivolta al dipendente al fine di accettare condizioni di lavoro inadeguatamente retribuite e comunque non corrispondenti alle leggi e ai contratti collettivi.
Da tale affermazione i giudici di legittimità hanno concluso che tutti i ricorsi degli imputati dove invocavano l’applicazione dell’articolo 603-bis del Codice penale sono non fondati.
Il fine illecito perseguito, ai fini della commissione del reato, è rappresentato dal fatto che l’azienda, attraverso il sistematico sfruttamento del lavoro, ha realizzato un profitto ingiusto costituito proprio dalle minori retribuzioni versate e dagli orari di lavoro superiori all’ordinario imposti oltre che dal mancato versamento delle retribuzioni arretrate nel caso di licenziamento o dimissioni.
L’unico soggetto di cui si annulla la condanna è quello della segretaria in quanto non è stato accertato il suo ruolo diretto di tenere sotto pressione i lavoratori al fine di estorcere loro la prestazione a condizioni illegali. E dato il ruolo puramente amministrativo di una tale figura aziendale non ne si può affermare l’imputazione di concorso nel reato estorsivo.
Infine, va sottolineato che i giudici non hanno riconosciuto un ruolo di sostanziale parità tra impresa e lavoratori in base alla circostanza che comunque questi ultimi perseguissero un proprio vantaggio personale, cioè l’ottenimento del permesso di soggiorno.

