Civile

Lavoro: limiti del sindacato di legittimità sui contratti collettivi integrativi

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso - Contratto collettivo integrativo -Sindacato di legittimità - Limiti.
L'interpretazione delle disposizioni della contrattazione di secondo livello, e anche inferiore, è di esclusiva competenza del giudice di merito e la Corte di legittimità può soltanto sindacare il rispetto dei principi di interpretazione dei contratti a seguito della specifica denuncia dei canoni che si assume siano stati violati.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 14 luglio 2020 n. 14974

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Poteri della Cassazione - In genere controversie relative ai rapporti di pubblico impiego privatizzato - Contratti collettivi - Interpretazione diretta da parte del giudice di legittimità - Limiti - Applicabilità ai contratti integrativi - Esclusione - Fattispecie.
Con riguardo ai contratti collettivi di lavoro relativi al pubblico impiego privatizzato, la regola posta dall'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, che consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi, deve intendersi limitata ai contratti ed accordi nazionali di cui all'art. 40 del predetto d.lgs., con esclusione dei contratti integrativi contemplati nello stesso articolo, in relazione ai quali il controllo di legittimità è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione e dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione sufficiente e non contraddittoria. (Nella specie, in materia di trasferimento dei docenti della scuola secondaria, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto non rinvenibile, nella negoziazione collettiva integrativa, contratto collettivo nazionale integrativo del 27 gennaio 2004 e contratto collettivo integrativo del 21 dicembre 2005, relativi alla mobilità del personale docente ed educativo ed ATA, alcuna disposizione che attribuisse preferenza e precedenza ai trasferimenti volontari, rispetto ai trasferimenti d'ufficio dei docenti "soprannumerari").
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 9 giugno 2017 n. 14449

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 - Contratto collettivo integrativo - D.lgs. 165/2001 art. 47 comma 8.
E' inammissibile la denuncia, con ricorso per cassazione, ai sensi dell'articolo 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, come modificato dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, della violazione o falsa applicazione del contratto collettivo integrativo, posto che detta disposizione si riferisce ai soli contratti collettivi nazionali di lavoro, mentre i contratti integrativi, attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell'amministrazione interessata, hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto, e per essi non è previsto, a differenza dei contratti collettivi nazionali, il particolare regime di pubblicità di cui al Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 47, comma 8. Ne consegue che l'interpretazione di tali contratti è censurabile, in sede di legittimità, soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 17 febbraio 2014 n. 3681

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso - Violazione di norme di diritto - Diretta interpretazione della clausola di un contratto collettivo integrativo - Esclusione - Fondamento.
In base alla nuova formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (come modificato dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), secondo cui è possibile la denuncia con ricorso per cassazione della violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi, non è consentito alla S.C. procedere ad una interpretazione diretta della clausola di un contratto collettivo integrativo, in quanto la norma riguarda esclusivamente i contratti collettivi nazionali di lavoro.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 3 dicembre 2013 n. 27062

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