La Corte costituzionale, con la sentenza numero 114, depositata oggi, ha dichiarato non fondate questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Napoli in relazione agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione – degli articoli 69 e 69-bis della legge di ordinamento penitenziario.
In particolare, il giudice a quo dubitava della costituzionalità di tali norme nell’interpretazione, costituente «diritto vivente», secondo cui spetta al magistrato di sorveglianza (e non al giudice dell’esecuzione penale) la competenza a provvedere sull’istanza di liberazione anticipata anche nel caso in cui sia stata comminata, o applicata su richiesta, la pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo.
Deduceva, innanzitutto, il rimettente che sarebbe stata una scelta legislativa «maggiormente lineare» attribuire tale decisione al medesimo organo giurisdizionale che ha comminato la pena sostitutiva, giacché esso, in sede esecutiva, «rimane competente a decidere in ordine a tutte le questioni relative allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità», ivi comprese le eventuali revoca e modifica della stessa, «mantenendo a tale scopo i contatti con l’ufficio di esecuzione penale esterna». Di qui, pertanto, la denunciata violazione dell’articolo 3 della Costituzione, apparendo «manifestamente irragionevole» un assetto normativo che prevede l’intervento del magistrato di sorveglianza «solo nel momento premiale della liberazione anticipata», risultando, per tutto il resto, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo «sottratto alla sua vigilanza», ponendosi, pertanto, la competenza a provvedere sull’istanza ex articolo 54 dell’ordinamento penitenziario come «elemento eccentrico rispetto al restante sistema normativo».
Veniva ipotizzata, inoltre, pure la violazione dell’articolo 27, terzo comma, della Costituzione, atteso che il finalismo rieducativo della pena sarebbe compromesso, poiché la decisione del magistrato di sorveglianza «rischia di essere meramente formale e pertanto incapace di cogliere, ad esempio, la lieve entità di talune violazioni, in tal modo pregiudicando il percorso rieducativo cui anche il condannato a pena sostitutiva viene avviato».
La Corte costituzionale, tuttavia, ha dichiarato non fondate entrambe le questioni.
A tale esito è pervenuta evidenziando, in primo luogo, che le scelte del legislatore in materia di competenza degli organi giurisdizionali sono espressione di ampia discrezionalità, sindacabile ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione solo se manifestamente irragionevoli. Evenienza che è stata esclusa nel caso di specie, in quanto la distribuzione “frazionata” di competenze tra il giudice dell’esecuzione e il magistrato di sorveglianza non appare irrazionale, ove si consideri che la pena sostitutiva de qua possiede (a differenza della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva) natura non detentiva, ciò che giustifica, per la modifica o revoca della stessa, l’intervento non del magistrato di sorveglianza, ma del giudice dell’esecuzione, svolgendosi questa con modalità interamente extramurarie. Parimenti, non irragionevole è stato ritenuto l’intervento del magistrato di sorveglianza allorché si debba provvedere, invece, in merito alla liberazione anticipata, essendo tale istituto oggetto di una competenza funzionale, avendo la Corte ribadito che «la valutazione circa la sussistenza dei presupposti della liberazione anticipata spetta, in base alla legge, al solo magistrato di sorveglianza: il quale, certo, dovrà considerare con attenzione il giudizio comunicatogli dall’amministrazione penitenziaria, nell’ambito però di una valutazione che egli dovrà compiere in autonomia, sulla base di parametri anche ulteriori rispetto alle periodiche relazioni dell’amministrazione penitenziaria».
Considerazioni, queste ultime, sulla base delle quali è stata esclusa pure la violazione dell’articolo 27, terzo comma, della Costituzione, dal momento che tale apprezzamento autonomo sui presupposti della liberazione anticipata da parte del magistrato di sorveglianza «costituisce il “fulcro” dell’istituto».

