Lavoro subordinato: risarcimento del danno dovuto al lavoratore in caso di non giustificato recesso ante tempus
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere - Non giustificato recesso "ante tempus" - Risarcimento del danno dovuto al lavoratore - Determinazione.
In caso di non giustificato recesso "ante tempus" del datore di lavoro da rapporto di lavoro a tempo determinato, il risarcimento del danno dovuto al lavoratore va commisurato all'entità dei compensi retributivi che lo stesso avrebbe maturato dalla data del recesso fino alla prevista scadenza del contratto.
Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 17 giugno 2021, n. 17423
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Tirocinio (apprendistato) - In genere.
Nel contratto di formazione e lavoro il recesso "ante tempus", in mancanza di una giusta causa ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., è illegittimo per violazione del termine contrattuale e obbliga il recedente al risarcimento integrale del danno, da liquidarsi secondo le regole comuni di cui all'art. 1223 cod. civ., sicché il lavoratore ha diritto alla retribuzione fino alla scadenza del termine, oltre al risarcimento del danno derivante dalla mancata formazione e dai minori versamenti contributivi previdenziali, con detrazione - ove il datore di lavoro ne fornisca la prova - di quei guadagni che il lavoratore abbia eventualmente conseguito da un'occupazione successiva al licenziamento o avrebbe potuto conseguire se non fosse stato negligente nel reperire altra occupazione. Peraltro, nella quantificazione del danno da risarcire, deve tenersi conto dell'eventuale contributo del lavoratore alla causazione del danno stesso. (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto responsabile nella sola misura del trenta per cento il datore di lavoro che aveva licenziato per impossibilità sopravvenuta della prestazione, prima della scadenza del contratto di formazione e lavoro, una lavoratrice adibita alla carteggiatura a macchina e manuale che, assente dal lavoro, aveva prodotto una certificazione medica in cui, nel diagnosticare una "tendinopatia dell'estensore destro", si avvertiva della probabilità di postumi permanenti, e che invece era risultata perfettamente guarita dalla consulenza tecnica disposta in sede di giudizio sulla illegittimità del licenziamento. Nella sentenza di merito si era segnalato che il datore di lavoro era stato tratto in inganno dalla predetta documentazione, che, pur non dolosamente preordinata a tale scopo, mirava comunque a costituire cautela per eventuale e futura rendita a carico dell'INAIL; e che inoltre il comportamento della lavoratrice non era stato esente da censure anche per il periodo successivo al licenziamento, essendosi la stessa sottratta agli accertamenti medici disposti dal datore di lavoro, subito dopo il ricevimento della lettera di contestazioni inviatagli dalla lavoratrice medesima successivamente alla intimazione di licenziamento, al fine di verificare la idoneità fisica al lavoro della intimata.)
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 10 novembre 2003, n. 16849
Lavoro subordinato - Lavoro dirigenziale a termine - Recesso "ante tempus" non giustificato - Risarcimento del danno subito dal lavoratore.
Relativamente ad un contratto di lavoro dirigenziale a tempo determinato, in caso di risoluzione anticipata da parte del datore di lavoro non sorretta da una idonea giusta causa, il giudice di merito, in sede di liquidazione del risarcimento del danno a favore del dirigente, non può - una volta esclusa la mancanza di diligenza nella ricerca di un nuovo lavoro -disattendere la richiesta di un risarcimento commisurato alle retribuzioni perse fino alla naturale conclusione del contratto, mediante il semplice e non validamente giustificato ricorso ad una liquidazione equitativa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto logicamente motivata la sentenza impugnata nella parte in cui, sul punto relativo alla dedotta responsabilità del lavoratore per il mancato reperimento di una nuova attività, aveva ritenuto che gli elementi costituiti dalla giovane età e della particolare competenza - che di per se` avrebbero potuto far presumere una responsabilità dell`interessato per il mancato reperimento di una nuova collocazione - erano stati vanificati dalle conseguenze negative dell`ingiustificato licenziamento disciplinare in tronco).
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 28 dicembre 1999, n. 14637
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Tirocinio (apprendistato) - In genere - Contratto di formazione e lavoro - Recesso "ante tempus" - Illegittimità - Limiti - Risarcimento del danno - Determinazione - Criteri.
Nel contratto di formazione e lavoro il recesso "ante tempus" - che è consentito solo in presenza di una giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 cod. civ. - è illegittimo per violazione del termine contrattuale e obbliga il recedente al risarcimento integrale del danno, da liquidarsi secondo le regole comuni di cui all'art. 1223 cod. civ., sicché il lavoratore ha diritto alla retribuzione fino alla scadenza del termine, oltre al risarcimento del danno derivante dalla mancata formazione e dai minori versamenti contributivi previdenziali, con detrazione - ove il datore di lavoro ne fornisca la prova - di quei guadagni che il lavoratore abbia eventualmente conseguito da un'occupazione successiva al licenziamento o avrebbe potuto conseguire se non fosse stato negligente nel reperire altra occupazione.
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 28 marzo 1997, n. 2822