Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto di lavoro - Licenziamento - Intimazione di un secondo licenziamento per motivo diverso - Astratta efficacia di entrambi i licenziamenti.
In tema di rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest'ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo, con la conseguenza che entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 4 gennaio 2019 n. 79
Lavoro subordinato - Licenziamento - Doppio licenziamento - Validità ed efficacia del secondo atto di recesso - Motivi.
Il datore di lavoro che abbia licenziato un proprio dipendente può validamente intimare un secondo licenziamento che sia fondato su una causa diversa da quella motivante il primo atto di recesso, poiché tra i due licenziamenti sussiste una distinzione che li rende autonomi l'uno dall'altro e tale da essere entrambi in astratto idonei a produrre l'effetto risolutivo. Pertanto, qualora il primo recesso venga dichiarato invalido o inefficace, il secondo potrà validamente produrre l'effetto estintivo del rapporto di lavoro.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 9 giugno 2015 n. 11910
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale) - Licenziamento per una determinata causa o motivo - Mancata esecuzione da parte del datore di lavoro - Rinnovazione del licenziamento per altra causa o motivo - Ammissibilità - Conseguenza - Impugnazione del primo recesso - Provvedimenti del giudice - Declaratoria di illegittimità - Ammissibilità - Reintegra - Esclusione.
In tema di rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro, che abbia sospeso l'efficacia del recesso intimato per una determinata causa o motivo (nella specie, per riduzione di personale), può intimare al lavoratore un nuovo licenziamento per altra causa o motivo (nella specie, per superamento del periodo di comporto), con la conseguenza che l'estromissione dall'azienda va imputata esclusivamente al secondo licenziamento e il giudice, innanzi al quale sia stato impugnato il primo recesso, può, ricorrendone le condizioni, dichiararne l'illegittimità ma non ordinare la reintegra del lavoratore.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 23 dicembre 2011 n. 28703
Licenziamento - Licenziamento individuale - Nuovo licenziamento per motivi diversi - Efficacia condizionata alla illegittimità del primo licenziamento - Attesa di tale accertamento - Necessità - Esclusione.
Dopo un primo licenziamento è possibile intimarne un altro per motivi diversi, che produce effetti solo in caso di accertata illegittimità del precedente, senza attendere tale accertamento.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 20 gennaio 2011 n. 1244
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale) - Rinnovazione del licenziamento - Ammissibilità - Fondamento - Conseguenze - Licenziamento dichiarato illegittimo e successivo licenziamento non impugnato - Provvedimenti del giudice - Risarcimento del danno - Diritto - Sussistenza - Reintegra - Esclusione.
Il licenziamento illegittimo non è idoneo a estinguere il rapporto al momento in cui è stato intimato, determinando unicamente una sospensione della prestazione dedotta nel sinallagma, a causa del rifiuto del datore di ricevere la stessa, e non esclude che il datore di lavoro possa rinnovare il licenziamento, in base ai medesimi o a diversi motivi del precedente. Ne consegue che, nel caso in cui, dopo un primo licenziamento, ne sia intervenuto un altro non tempestivamente impugnato, il giudice, chiamato a pronunciarsi sulle conseguenze del primo licenziamento dichiarato illegittimo, deve limitarsi alla condanna al risarcimento dei danni subiti dal lavoratore nel periodo corrente tra il primo e il secondo licenziamento e non può, invece, ordinare la reintegra nel posto di lavoro, essendosi il rapporto lavorativo ormai definitivamente estinto, per effetto della mancata impugnativa del secondo provvedimento di recesso.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 6 marzo 2008 n. 6055
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giusta causa - Azione di annullamento - Natura costitutiva - Conseguenze - Efficacia del negozio fino alla sentenza - Nuovo licenziamento in pendenza di causa.
L'azione diretta a invalidare il licenziamento perché privo di giusta causa o giustificato motivo è un'azione di annullamento, ha natura costitutiva e pertanto, fino all'eventuale sentenza di accoglimento e salvi gli effetti retroattivi di questa, il negozio produce regolarmente i suoi effetti; ne consegue che al licenziamento segue la cessazione del rapporto di lavoro e che un ulteriore licenziamento, intimato in corso di causa e prima della sentenza di accoglimento, deve considerarsi privo di ogni effetto per l'impossibilità di adempiere la sua funzione; né la sentenza di annullamento fa acquistare allo stesso efficacia, operando la retroattività solo in relazione alla ricostituzione del rapporto e non anche alle manifestazioni di volontà datoriali poste in essere quando il rapporto di lavoro era ormai estinto.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 5 aprile 2001 n. 5092

