Tribunale Amministrativo Regionale della SICILIA - Catania, Sezione 3, Sentenza del 30-07-2024, n. 2767

L'ANALISI DELLA DECISIONE

L'accordo quadro tra un'Amministrazione ed un privato avente ad oggetto la fornitura di lavori di cantieristica navale, a misura, a tempo o a cottimo per la manutenzione ordinaria, straordinaria e per la trasformazione di imbarcazioni e navi da diporto, da realizzare nelle aree di pertinenza dell'Arsenale Militare di Messina ha natura imprenditoriale essendo stato stipulato in attuazione dell'art. 133, co. 4, DPR 90/2010 per l'erogazione di servizi di cantieristica navale e non lo si può qualificare atto di concessione di aree demaniali, pertanto sottratto alla normativa europea applicata ed interpretata anche dal Giudice nazionale (con le famose sentenze del Consiglio di Stato n. 17 e n. 18 del 9.11.2021) secondo cui (…) le concessioni demaniali marittime non possono essere rinnovate né prorogate in modo automatico (…).

I fatti di causa

Una società che svolge attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di grandi yacht stipulava nel marzo del 2020 con l'Agenzia Industrie Difesa (A.I.D.) un accordo quadro per la durata di quattro anni decorrenti dalla sottoscrizione e con possibilità di rinnovo "…per tre volte consecutive, salvo che non venga data disdetta scritta da una delle parti a mezzo PEC o raccomandata a/r almeno sei mesi prima di ciascuna scadenza". L'accordo aveva ad oggetto la fornitura di lavori "di cantieristica...

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