E da qui iniziano le novità: l'autentico strappo rispetto al passato si legge al successivo punto 2.4) laddove vien previsto che la professione forense non sia incompatibile con la carica di amministratore unico ovvero di consigliere delegato o di presidente o di liquidatore, anche con poteri individuali, degli organi di amministrazione di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché di società a capitale pubblico, enti e consorzi, pubblici e privati.
Sull'importante tema delle incompatibilità, che segna una delle principali caratteristiche dell'avvocatura rispetto alle altre professioni stante il delicatissimo ruolo che essa svolge, la legge-delega non ha soltanto inteso smussare la disciplina in relazione alle nuove esigenze, ma addirittura scardinarla in uno dei suoi principi fondamentali, col dare ingresso alla figura dell’avvocato-amministratore unico di società di capitali e a figure consimili.
Principi e criteri in materia di formazione, specializzazioni forensi, albi, incompatibilità, uffici legali presso enti pubblici (Legge n. 137/2026, articolo 2, comma 1, lettere m)-q)
Il punto p) del comma 1...


