La Suprema corte (sentenza n. 8630) afferma che le tabelle del Dpr 12/2025 fungono da parametro generale per il giudice, applicabili anche ai danni biologici anteriori al 5 marzo 2025 e non rientranti in Rc auto o responsabilità sanitaria

Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 7 aprile 2026 n. 8630 - Presidente Frasca; Relatore Vincenti - Pm - conforme - Pepe e Troncone

LA MASSIMA

Responsabilità e risarcimento - Danno non patrimoniale - Danno biologico - Danno alla salute - Dpr n. 12/2025, articolo 1 - Tabella Unica Nazionale (TUN) - Parametro - Valutazione equitativa - Articoli 1226 e 2056 Cc - Applicazione generalizzata in via indiretta - Potere del giudice - Liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta - Sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 - Sinistri pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria - Valutazione del giudice - Discrezionalità rispetto al caso concreto - Motivazione - Necessaria. (Dpr 12/2025, articolo 1; Cc, articoli 1226 e 2056)

La Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal Dpr n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli articoli 1226 e 2056 del Cc, trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria.

Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene - eventualmente anche reputando di applicare una tabella pretoria - solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell'àmbito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N..

Il 7 aprile 2026 è stata depositata la attesissima sentenza della Suprema Corte di cassazione (III sezione Civile, n. 8630/2026, estensore Dott. Vincenti) che ha deciso in ordine al perimetro di applicabilità della Tabella Unica Nazionale, in esito all'ordinanza di rinvio pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Milano ai sensi dell'articolo 363-bis del Cpc.

Il principio di diritto espresso dalla Cassazione

La Corte ha deciso secondo il seguente principio di diritto: «la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal d...

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