In conclusione, dal punto di vista pratico, la decisione n. 8630 ha previsto chiaramente che la T.U.N., in virtù della sua derivazione normativa, deve essere considerata come il parametro equitativo "privilegiato" di cui all'articolo 1226 del Cc che potrà essere applicato anche fuori delle ipotesi di sua applicazione cogente, e quindi sia retroattivamente che in materie estranee alla responsabilità civile automobilistica e sanitaria (in pratica a tutte le ipotesi di responsabilità civilistica).

Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 7 aprile 2026 n. 8630 - Presidente Frasca; Relatore Vincenti - Pm - conforme - Pepe e Troncone

LA MASSIMA

Responsabilità e risarcimento - Danno non patrimoniale - Danno biologico - Danno alla salute - Dpr n. 12/2025, articolo 1 - Tabella Unica Nazionale (TUN) - Parametro - Valutazione equitativa - Articoli 1226 e 2056 Cc - Applicazione generalizzata in via indiretta - Potere del giudice - Liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta - Sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 - Sinistri pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria - Valutazione del giudice - Discrezionalità rispetto al caso concreto - Motivazione - Necessaria. (Dpr 12/2025, articolo 1; Cc, articoli 1226 e 2056)

La Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal Dpr n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli articoli 1226 e 2056 del Cc, trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria.

Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene - eventualmente anche reputando di applicare una tabella pretoria - solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell'àmbito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N..

Con la decisione n. 8630 del 7 aprile 2026, la Terza Sezione della Suprema corte - pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale sollevato, ai sensi dell'articolo 363-bis del Cpc, dal Tribunale di Milano, con ordinanza del 18 luglio 2025 e avente a oggetto la questione della individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico da invalidità macropermanente in caso di sinistro, nella specie da circolazione stradale, verificatosi in data antecedente a quella (5 marzo 2025) di entrata in vigore...

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