La legge n. 75/2025 ha anche corretto il titolo al reato, ribattezzandolo «Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari». Tuttavia, per effetto del coevo - ma non coordinato - intervento modificativo recato dall'articolo 21 del Dlgs n. 51/2026 (di recepimento del regolamento UE n. 2023/2411, entrato in vigore il 7 maggio scorso, cioè 22 giorni prima della legge n. 75/2026), la rubrica "consolidata" è divenuta la seguente: «Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari, artigianali e industriali».

Legge 21 aprile 2026 n. 75

L'articolo 1, comma 1, alla lettera d), della legge in commento apporta, al punto 1), una serie di modifiche all'articolo 517-quater Cp, incriminante, finora, la contraffazione delle indicazioni geografiche (IGP) o delle denominazioni di origine protette (DOP) dei prodotti agroalimentari.

Sullo stesso articolo 517-quater Cp si sono sovrapposti due coevi interventi non coordinati tra loro: il Dlgs 51/2026 e la legge 75/2026

Questo titolo di reato, come anticipato, è stato introdotto nel Codice penale nel contesto dell'ampio restyling in materia di diritti (e delitti) industriali attuato con legge n. 99/2009: prima...

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