Il nuovo reato - che secondo il novellatore prende il posto dell'articolo 516 Cp, contestualmente abrogato (articolo 1, comma 1, lettera b, legge in commento) - in realtà contiene elementi di continuità normativa uniti ad elementi specializzanti (per aggiunta) di nuova introduzione da porre in comparazione sia rispetto alla (immutata) frode nell'esercizio del commercio di cui all'articolo 515, comma 1, Cp.
La ridefinizione del sistema sanzionatorio penale in materia alimentare trova precipua attuazione con l'articolo 1 della legge n. 75/2026, oltreché che con le contestuali modifiche all'articolo 517-quater Cp già esaminate, più significativamente con l'introduzione nel Codice penale, in ossequio al principio della riserva di codice (articolo 3-bis Cp), di due nuove fattispecie di reato ricomprese sotto l'inedito Capo II-bis dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare: la frode alimentare...


