La disposizione, nell'individuare lo specifico bene giuridico tutelato - che non è più l'economia pubblica ma il patrimonio agroalimentare e, con esso, la fiducia del consumatore circa l'acquisto di prodotti dell'industria alimentare non ingannevoli – tiene conto di princìpi già fissati dalla normativa europea a fondamento delle disposizioni in materia di informazione alimentare e di etichettatura e della protezione che con le stesse si intende offrire al consumatore

Legge 21 aprile 2026 n. 75

Collocata all'ultimo posto all'interno del nuovo Capo II-bis, la nuova incriminazione di commercio di alimenti con segni mendaci di cui all'inedito articolo 517-septies Cp integra una peculiare ipotesi di frode, che si distingue da quella (genericamente) alimentare per lo specifico oggetto materiale su cui ricadono le condotte tipiche.

Come si legge nella Relazione illustrativa al Ddl d'iniziativa governativa divenuto poi legge n. 75/2026, «l’articolo 517-septies Cp (Commercio...

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