Inoltre – autentica novità – si conia la regola "aurea" secondo la quale l'esecuzione delle procedure e modalità di prelievo e campionamento, come pure le successive attività di trasporto e conservazione delle matrici campionarie devono avvenire «nel rispetto della vigente normativa di settore»: si colma così un vuoto normativo rispetto a queste attività di raccolta della prova – tanto diffuse nella prassi operativa quanto di delicata e disomogenea attuazione, a seconda della pg operante – a tutt'oggi "orfane" di una disciplina processuale generale e quindi foriere, giocoforza, di "vischiosità" applicative e di inevitabili eccezioni procedurali.

Legge 21 aprile 2026 n. 75

L'articolo 2 della legge n. 75/2026 apporta le modifiche necessarie ad armonizzare il codice di procedura penale (comma 1) e le disposizioni di attuazione al Cpp (comma 2) alla riforma della disciplina penale sostanziale contro le frodi alimentari recata dal precedente articolo.

In tale direzione si collocano le modifiche processuali che consentono, in presenza di un fondato pericolo di alterazione delle tracce, lo svolgimento di attività di prelievo e campionamento...

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