La legge di conversione n. 54/2026 estende questa fattispecie anche al porto di «strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama oppure apribili con una sola mano».

Decreto legge 24 febbraio 2026 n. 23 

In sede di conversione sono stati puntualizzati gli ambiti di applicazione delle fattispecie già presenti nell'ordinamento e modificate dal decreto legge 24 febbraio 2026 n. 23 e di quelle introdotte con il decreto-legge cosiddetto "Sicurezza" con riguardo all’ipotesi di porto degli strumenti con lama pieghevole, precisando la cornice dell’inquadramento sanzionatorio a seconda delle caratteristiche degli oggetti idonei a offendere.

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti a offendere (Dl n. 23/2026, convertito con modificazioni dalla legge n. 54/2026, articolo 1)

Come si ricorderà, a parte gli strumenti da punta o da taglio...

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