Civile

Le parti «scelgono» la natura personale della prestazione

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di Roberto Marinoni

Il nuovo Codice della crisi estende la possibilità per la parte in bonis di sottrarsi al subentro del curatore. Nel trattare dei rapporti pendenti, vale a dire dei rapporti in cui la prestazione caratteristica, alla data di apertura del concorso, non è stata ancora adempiuta, il Codice della crisi introduce infatti i «contratti di carattere personale». L’articolo 175 contiene due commi:

- il primo prevede lo scioglimento automatico del rapporto, allorché la procedura di liquidazione giudiziale sia aperta a carico di una delle parti, a meno che il curatore (con l’autorizzazione del comitato dei creditori e l’assenso dell’altro contraente) non intenda subentrarvi;

- il secondo relaziona la “personalità” del contratto alla circostanza che la qualità soggettiva della parte assoggettata a liquidazione giudiziale sia stata «motivo determinante del consenso».

Il concetto di “personalità rilevante”
Ma, se per un verso si comprende che il motivo del consenso va tradotto in termini chiari e oggettivi nella causa del contratto (altrimenti potrebbero sorgere difficoltà probatorie), per altro verso non è del tutto agevole interpretare il concetto di “personalità rilevante”.

Sia la legge fallimentare che il Codice della crisi prevedono, nella sezione sui rapporti giuridici pendenti, norme che legano lo scioglimento del contratto all’accertamento dello stato di insolvenza in capo al debitore e ciò in base al principio dell’intuitus personae, vale a dire della circostanza per cui l’organizzazione di una parte o le sue qualità soggettive siano obiettivamente essenziali per il soddisfacimento della prestazione. La nuova disposizione va letta però in chiave diversa, consentendole di operare in una serie di ipotesi residuali e innominate, rispetto alle quali rileva il profilo della personalità della prestazione.

Dottrina e giurisprudenza
In questa ottica può essere di aiuto la dottrina e la giurisprudenza sugli effetti della cessione di azienda sui contratti pendenti. L’articolo 2558 del codice civile dispone la continuazione in capo al cessionario dei contratti strettamente funzionali all’esercizio d’impresa che «non abbiano carattere personale». Nell’interpretare la norma si è superato l’ambito del mero rapporto contrattuale stipulato in base all’intuitus personae, per ricomprendervi piuttosto una definizione di prestazione oggettivamente e soggettivamente infungibile, e quindi (in quest’ultimo caso) considerata infungibile alla luce della mera volontà delle parti e non già per la natura della prestazione in sé (legata ad esempio a un’organizzazione particolare). Questa interpretazione estensiva è rilevante nella pratica, in quanto pattiziamente si possono rendere infungibile prestazioni personali dei contratti grazie alla predisposizione di clausole di incedibilità del contratto.

La portata della nuova norma resta quindi da scoprire, poiché si dovrà decidere se la personalità della prestazione derivi solo dalla sua deduzione nella causa del contratto, attraverso una sua espressa dichiarazione dei motivi posti a base della stipula o, invece, se vada riconosciuta in presenza di clausole contrattuali di blocco, quale quella che vieti la cessione del contratto.

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