La legge n. 75/2026 ha recepito pressoché in toto queste suggestioni, introducendo disposizioni comuni ai delitti introdotti nel nuovo Capo II-bis Dei delitti contro il patrimonio agroalimentare dedicate giustappunto alle pene accessorie (nuovo articolo 518.1 Cp) e alla confisca obbligatoria e per equivalente (nuovo articolo 518.2 Cp). In più ha replicato all'interno del novello articolo 517-octies Cp, al comma 1, la pena accessoria già prevista dall'articolo 517-bis, comma 2, Cp (contestualmente abrogato) della chiusura temporanea dello stabilimento nei casi di particolare gravità o di recidiva specifica
Le frodi (commerciali) agroalimentari sono illeciti di criminalità economica (per lo più) comune, che avvengono in contesti imprenditoriali (tendenzialmente) leciti, ossia non vocati totalmente all'illecito, costituiti da imprese individuali o da società (agricole, di persona o di capitale) che sfruttano specialmente, nella fase trasformativa dei prodotti (assemblati), i minori costi derivanti dall'impiego di materie prime (rectius: sotto-partite) irregolari, non edibili come tali (ma non dannose...


