L’enfasi portata dalla modifica sulla centralità del consenso dell’interessato si allinea a un modello processuale orientato - nella prospettiva del finalismo rieducativo della pena - a modellare la sanzione in termini di personalizzazione e individualizzazione, contemperando le esigenze di risocializzazione e quelle di difesa sociale.

Imprescindibile il consenso dell’imputato per la sostituzione della pena. L’articolo 5, comma 1, lettera a) del Dlgs 31/2024 integra l’articolo 58 della legge n. 689 del 1981, con l’inserimento, dopo il secondo comma di un nuovo alinea che ora prevede espressamente, quale condizione necessaria all’applicazione delle pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, il consenso dell’imputato, manifestato personalmente o a mezzo di procuratore speciale...

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