Le persone iscritte all'Aire si considerano fiscalmente residenti in Italia
Imposte dirette - Accertamento - Rilevanza ai fini fiscali - Trasferimento sede all'estero - Necessaria la cancellazione dall'anagrafe di un Comune italiano
I soggetti residenti fiscalmente in Italia devono provvedere ad inserire nella propria dichiarazione dei redditi anche i redditi esteri che ottengono durante il periodo d'imposta. Le persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente si considerano, in applicazione del criterio formale dettato dall'articolo 2 D.p.r. 917/1986, in ogni caso residenti, e pertanto soggetti passivi d'imposta, in Italia; con la conseguenza che, ai fini predetti essendo l'iscrizione considerata preclusiva di ogni ulteriore accertamento, il trasferimento della residenza all'estero non rileva fino a quando non risulti la cancellazione dall'anagrafe di un comune italiano.
• Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 25 giugno 2018 n. 16634
Imposte dirette - Irpef - Persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente
Ai fini delle imposte dirette, le persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente si considerano, in applicazione del criterio formale dettato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 2, in ogni caso residenti, e pertanto soggetti passivi d'imposta, in Italia.
• Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 28 ottobre 2015 n. 21970
Tributi erariali diretti - Imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - Soggetti passivi - Residenza fiscale - Conseguente sottoposizione all'imposizione fiscale italiana - Residenza anagrafica in italia - Sufficienza - Criteri alternativi - Residenza o domicilio ex articolo 43 cod. civ. - Irrilevanza.
Ai fini delle imposte dirette, le persone che sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente, in applicazione del criterio formale dettato dall'articolo 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano residenti e pertanto soggetti passivi d'imposta in Italia, non trovando in tal caso applicazione i criteri di fatto previsti in alternativa dalla legge.
• Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 16 gennaio 2015 n. 677
Tributi erariali diretti - Imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - Soggetti passivi - Residenza fiscale - Nozione - Presupposti - Iscrizione all'aire - Valore determinante - Esclusione - Condizioni - Sussistenza nel territorio dello stato italiano del domicilio o della dimora abituale del cittadino - Accertamento - Esigenze di tutela dell'affidamento dei terzi - Necessità
In tema d'imposte sui redditi, l'articolo 2, secondo comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 richiede, per la configurabilità della residenza fiscale nello Stato, tre presupposti, indicati in via alternativa, il primo, formale, rappresentato dall'iscrizione nelle anagrafi delle popolazioni residenti, e gli altri due, di fatto, costituiti dalla residenza o dal domicilio nello Stato ai sensi del codice civile; ne consegue che l'iscrizione del cittadino nell'anagrafe dei residenti all'estero non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali, non risultando determinante, a tal fine, il carattere soggettivo ed elettivo della “scelta” dell'interessato, rilevante solo quanto alla libertà dell'effettuazione della stessa, ma non ai fini della verifica del risultato di quella scelta, ma dovendosi contemperare la volontà individuale con le esigenze di tutela dell'affidamento dei terzi, per cui il centro principale degli interessi vitali del soggetto va individuato dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi viene esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi.
• Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 15 giugno 2010 n. 14434
Irpef - Iscrizione all'anagrafe dei residenti - Assoggettabilità all'imposta
Secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza dì legittimità, l'articolo 2, c. 2, D.RR. 29.9.1973, n. 597 (applicabile ratione temporis al caso di specie) contempla, come criterio per determinare la qualità di residente ai fini dell'assoggettabilità all'lrpef, l'iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente. Ai fini dell'individuazione del soggetto passivo di imposta, tale criterio preclude, in linea di principio, ogni altro accertamento, ciò significa che, al ricorrere di tale iscrizione, la persona fisica è considerata automaticamente quale residente in Italia a fini fiscali, e quindi soggetta all'lrpef. In materia fiscale, dunque, la forma prevale sulla sostanza - a differenza di quanto avviene a fini civilistici - «nell'ipotesi in cui la residenza venga collegata al presupposto anagrafico». Tale prevalenza, peraltro, ricorre anche nella corrispondente norma di cui all'articolo 2, c. 2, DP.R. 22.12.1986, n. 917 attualmente in vigore, il quale, esattamente come il previgente articolo 2, co, 2, D.P.R. 597/1973 prevede tre ipotesi alternative, tra cui l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente che è ritenuta sufficiente da sola a fare acquisire la residenza fiscale. La Cassazione ribadisce perciò, ancora una volta, come il menzionato articolo 2 D PR 597/1973 annoverasse tre distinti criteri di collegamento (vale a dire, oltre all'iscrizione all'anagrafe dei residenti, la presenza della sede principale degli affari nel territorio dello Stato e la dimora in Italia per più di sei mesi), reciprocamente alternativi, e come la sussistenza di uno solo di essi fosse «idonea a sancire la residenza fiscale in Italia fino alla data di cancellazione dalle anagrafi della popolazione».
• Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 20 aprile 2006 n. 9319
Irpef - Trasferimento all'estero - Cancellazione dell'anagrafe di un comune italiano
In tema di imposte sui redditi, l'articolo 2, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, fra le altre ipotesi ivi previste, collega la qualità di residente, ai fini della determinazione del soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente. Essendo tale dato preclusivo, ai fini predetti, di ogni ulteriore accertamento, il trasferimento della residenza all'estero non rileva fino a quando non risulti la cancellazione dall'anagrafe di un Comune italiano.
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 6 febbraio 1998 n. 1215