Quanto al consiglio, il punto 8.2) indica che devono esserne disciplinate la durata triennale - anziché quadriennale di cui alla legge 247/2012 - e la composizione in numero non inferiore a cinque e non superiore a venticinque membri, secondo un criterio di progressività rispetto al numero degli iscritti all'ordine e prevedendo che lo stesso, ove composto da nove o più membri, possa svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro, il cui funzionamento è disciplinato da un regolamento interno dell'ordine.

Legge 28 luglio 2026 n. 137

Lievi modifiche si colgono introdotte dalla legge 28 luglio 2026 n. 137 rispetto alla precedente disciplina in relazione ai consigli degli ordini circondariali, la più saliente attiene la durata, abbreviata da quattro a tre anni.

Principi e criteri in materia di ordini circondariali forensi, Consiglio nazionale forense, tirocinio e accesso alla professione, sistema disciplinare (Legge n. 137/2026, articolo 2, comma 1, lettere r)-cc)

Il punto 8) della lettera s) del comma 2 dell’articolo 2 della legge 28 luglio 2026 n. 137 sostanzialmente conferma quanto disposto dalla riforma legge 247/2012 nel prevedere che l’organizzazione dell’ordine circondariale comprenda (punto 8.1) l’assemblea degli iscritti...

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