All'accesso per sviluppo di carriera si giunge dopo una fase selettiva e lo svolgimento di un incarico a tempo definito di tre anni rinnovabile (se il triennio è positivamente valutato), ma solo se vi è una valutazione favorevole dello svolgimento dell'incarico per almeno quattro anni, il che presuppone l'acquisizione del rinnovo e poi la valutazione favorevole. Un percorso accidentato, dunque, e di durata superiore a quello che porta il vincitore del corso concorso a essere dirigente; e ciò per personale già in servizio presso l'amministrazione e dunque dotato di esperienza "sul campo"
La legge 2 luglio 2026 n. 119 - oltre alle innovazioni della disciplina della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni, introdotta dal Dlgs 27 ottobre 2009 n. 150, a tal fine conferendo anche una specifica delega al Governo - interviene inoltre sullo “sviluppo della carriera dirigenziale”.
Il nuovo accesso alla dirigenza
In realtà, l'intitolazione della legge, per effetto della evidente necessità di sintesi, enuncia meno di quanto la legge stessa prevede: ...


