Civile

Le spese per l'alloggio dei giornalisti a eventi moda sono spese di pubblicità e non di rappresentanza

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Tributi - Iva - Imposte dirette - Deducibilità e detraibilità - Spese di pubblicità - Spese per l'ospitalità della stampa.
Le spese per l'ospitalità della stampa specializzata che è chiamata a presenziare agli eventi fieristici organizzati dalla contribuente contribuiscono alla vendibilità del bene o del sevizio e devono essere inquadrate tra le spese pubblicitarie, quindi è legittima la loro detrazione. Il meccanismo di detraibilità/deducibilità sia per le spese di rappresentanza che di pubblicità deve trovare una giustificazione in iniziative coerenti con gli scopi dell'impresa.
Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 23 gennaio 2019 n. 1795

Tributi erariali diretti - Imposta sul reddito delle persone giuridiche (i.r.p.e.g.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - Determinazione - Detrazioni - In genere - Spese di vitto e alloggio per convegni - Spese di rappresentanza - Configurabilità - Fondamento.
In tema di imposte sui redditi delle persone giuridiche, ai sensi dell'art. 74, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nella formulazione applicabile “ratione temporis”), le spese di vitto e alloggio sostenute dal contribuente, in occasione di convegni organizzati con i propri clienti e rappresentanti, costituiscono spese di rappresentanza, e non di pubblicità, essendo costi sostenuti per accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa, e per potenziarne la possibilità di sviluppo, senza dare luogo a una aspettativa di incremento delle vendite.
Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 13 maggio 2015 n. 9715

Imposte e tasse - Società farmaceutica - Spese per l'organizzazione di convegni e congressi a favore di medici - Deducibilità Iva - Condizioni.
Le spese di rappresentanza sostenute da una società farmaceutica per l'organizzazione di congressi e convegni e per l'acquisto di beni da destinare ad omaggi o per il pagamento, in favore dei partecipanti, del soggiorno e ospitalità, sono deducibili entro i limiti indicati dell'art. 74 del d.PR. 22 dicembre 1986, n. 917, purché si dimostri che rispondono, quanto alla finalità, ad esigenze di carattere professionale e di rilevante interesse scientifico e, quanto ai modi, a criteri di ragionevolezza e di subalternità rispetto agli scopi scientifici; tali spese vanno, viceversa, qualificate come relative a pubblicità diretta, regolamentate ai sensi dell'art. 36, co. 13°, 1. 27 dicembre 1997, n. 449, qualora non siano volte a incentivare il prodotto in sé, ma soltanto a favorire la partecipazione dei medici per propiziare la crescita d'immagine della società offerente, non potendo essere considerate di carattere strettamente professionale.
Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 6 novembre 2013 n. 24932

Imposte e tasse - Società farmaceutica - Spese per l'organizzazione di congressi e convegni - Deducibilità quali spese di rappresentanza - Spese di vitto - Detrazione integrale ove di valore inferiore a l. 50.000 - Esclusione - Ratio.
Nell'ambito delle spese di rappresentanza, le spese di vitto non sono nemmeno integralmente detraibili (ove di valore inferiore alle vecchie 50.000 lire italiane), in quanto l'offerta del vitto non può essere ritenuta una voce di spesa ricompresa nella categoria dei beni e/o oggetti distribuiti gratuitamente, ma semmai una voce riferita a servizi inerenti l'attività di manipolazione necessaria per la preparazione del cibo e di distribuzione ai commensali.
Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 31 gennaio 2011 n. 2276

Tributi erariali diretti - Imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Detrazioni - In genere - Spese di pubblicità o propaganda e spese di rappresentanza - Criterio discretivo.
In tema di imposte sui redditi, il criterio distintivo tra spese di pubblicità o propaganda e spese di rappresentanza, diversamente disciplinate dall'art. 74 comma secondo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, va individuato nella diversità, anche strategica, dei rispettivi obiettivi, svincolati nel secondo caso da una diretta aspettativa di ritorno commerciale, e collegati nel primo ad un incremento più o meno immediato della vendita di quanto realizzato nei vari cicli produttivi ed in determinati contesti, anche temporali: pertanto, fermo restando che entrambe le tipologie di costi debbono trovare giustificazione in iniziative coerenti con gli scopi dell'impresa, e che le une e le altre ne realizzano, in definitiva, gli interessi, costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività svolta.
Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 23 aprile 2007 n. 9567

Tributi erariali diretti - Imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Detrazioni - In genere - Imprese farmaceutiche - Spese di pubblicità dei farmaci e spese di rappresentanza - Discrimine - Fondamento.
In tema di reddito d'impresa, le attività di promozione dei farmaci e di sostegno all'immagine delle case farmaceutiche si rivolgono per la gran parte ai medici, i quali sono destinatari, in particolare, di una specifica forma di pubblicità mirante non a reclamizzare astrattamente il prodotto decantandone le virtù o la piacevolezza visiva della confezione, ma a informare il professionista della natura e delle utilità farmaceutiche del prodotto, delle ipotesi in cui esso risulti indicato e di quelle in cui risulti addirittura nocivo. Alla stregua della disciplina dettata dall'art. 74 comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, costituiscono, pertanto, spese di pubblicità tutte quelle dirette a rendere noto un farmaco presso la classe medica, anche attraverso l'organizzazione di riunioni e incontri di breve durata e con la partecipazione di un numero ristretto di specialisti, mentre altre spese, rivolte genericamente a promuovere l'immagine della casa farmaceutica costituiscono spese di rappresentanza (all'affermazione del principio la S.C. perviene muovendo dal rilievo che il consumo dei prodotti farmaceutici non è regolato dal criterio del piacere, ma da quello dell'utilità, atteso che la decisione in ordine all'assunzione dei farmaci “utili” è sempre consigliabile, e molto spesso per legge necessario, sia rimessa non al “consumatore”, bensì ad un professioniste specializzato, senza dire che il S.s.n. rimborsa solo i farmaci prescritti da un medico).
Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 27 novembre 2006 n. 25053

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