L’attività strategica della lead generation e, in particolare, lo strumento del contatto telefonico, divenuto ormai il motore propulsivo delle strategie commerciali delle maggior parte delle aziende operanti nel mercato, vivono una fase di decisiva maturazione normativa sotto la lente dell’Autorità Garante. In uno scenario dove l’attività di marketing svolta tramite il canale telefonico costituisce un elemento chiave per la crescita e l’evoluzione del business, assume un rilievo centrale il Provvedimento del 27 novembre 2025. Con tale decisione, che ha comminato una sanzione di 400.000 euro a Verisure Italy s.r.l. (di seguito, “Verisure”), il Garante per la Protezione dei Dati Personali (di seguito “Garante”) ha rafforzato di fatto un orientamento applicativo cui tutti i Titolari del trattamento dovrebbero adeguarsi per evitare sanzioni e garantire la conformità al Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”).
In particolare, con un provvedimento estremamente dettagliato e ricco di spunti interpretativi, il Garante ha colto l’occasione per affrontare in maniera approfondita importanti temi cardine, che riguardano un corretto processo di gestione delle attività di vendita online e di marketing e, nello specifico:
• la necessità di separare chiaramente l’azione finalizzata a richiedere un preventivo online, dall’azione finalizzata a prestare un consenso al trattamento marketing;
• la necessità di erogare informative privacy esaustive e chiare, come previsto dall’impianto normativo, anche laddove esse siano sintetiche;
• la necessità di osservare gli obblighi relativi trasparenza, al fine di rendere l’utente pienamente consapevole delle finalità, delle basi giuridiche e delle implicazioni conseguenti al conferimento dei dati;
• la necessità di indicazione precisa relativamente ai termini di conservazione dei dati;
• la necessità di corretta e tempestiva gestione dei diritti da parte degli interessati.
Come premesso, uno degli aspetti più dirompenti del citato Provvedimento riguarda l’analisi tecnica delle modalità di acquisizione dati (funnel) presenti sul sito web di Verisure e, in particolare, la modalità di acquisizione delle richieste di preventivo da parte degli utenti e del consenso al marketing che, contrariamente a quanto prescritto dal GDPR e da numerosi altri provvedimenti del Garante, nel caso di specie risulta accorpato alla richiesta di preventivo. Al riguardo il Garante, in linea con i principi di liceità e trasparenza, ha quindi operato una stretta decisiva circa l’accorpamento dei consensi per l’attività di marketing e l’attività di fornitura di preventivi (attività definita di telebooking), dichiarandone l’illegittimità per contrasto con i principi summenzionati.
L’istruttoria ha, infatti, rilevato che la Società utilizzava un box per la richiesta di preventivo che, di fatto, costringeva l’utente, all’atto dell’inserimento del numero di telefono, ad accettare in blocco la “politica di privacy”, con conseguente impossibilità concreta di separare l’azione di richiesta del preventivo da quella di voler acconsentire a trattamenti marketing successivi; questo in quanto non risultava implementato alcun meccanismo tecnico atto a distinguere la richiesta dell’utente (cioè quella di ottenere il preventivo) dal consenso al trattamento per finalità promozionali.
In particolare, la user experience oggetto di istruttoria da parte dell’Autorità imponeva all’utente di dover fornire il proprio numero di telefono al momento della richiesta di preventivo, da sottoporre alla Società tramite un box, in calce al quale era posta una frase sintetica, volta a far dichiarare all’utente di aver preso visione della “politica di privacy”. L’Autorità ha sancito che tale modalità vizia il consenso alla radice, violando l’art. 7 del GDPR in quanto l’accorpamento delle finalità e l’assenza di una checkbox dedicata all’acquisizione del consenso a ricevere comunicazioni commerciali, priva il consenso dei requisiti di specificità, libertà e inequivocabilità: l’utente, infatti, non era messo nelle condizioni di rifiutare il marketing se non rinunciando all’intero servizio di preventivazione.
Altro aspetto chiaramente evidenziato dal provvedimento, riguarda la necessità di mettere a disposizione informative chiare, complete e realmente comprensibili, anche quando rese in forma sintetica e ciò non solo per assicurare la conformità alla disciplina vigente, che impone di indicare in modo specifico e distinto le finalità del trattamento dei dati, ma anche per garantire che l’utente sia pienamente consapevole delle conseguenze e delle implicazioni connesse al conferimento.
Nel caso di specie, l’Autorità ha evidenziato l’impossibilità, per il potenziale cliente, di conoscere e ragionevolmente prevedere che i propri dati potessero essere utilizzati per finalità ulteriori e differenti rispetto alla sola elaborazione del preventivo dal momento che, oltre a non esservi un box separato per l’acquisizione di un consenso specifico per finalità di marketing, la “politica di privacy”, riportava informazioni non esaustive, né chiare in merito al trattamento dei dati recitando una formula vaga e ambigua del seguente tenore: “Con la compilazione del presente form, Lei dichiara di aver letto e compreso l’informativa privacy e acconsente al trattamento dei suoi dati personali da parte di Verisure Italy s.r.l. (Verisure), in qualità di titolare del trattamento, al fine di contattarLa (tramite un operatore incaricato) per fornirLe informazioni relative a servizi e prodotti offerti dalla stessa. Il conferimento dei dati è facoltativo e comporterà unicamente per Verisure l’impossibilità di contattarLa”.
Gli importanti aspetti analizzati dal provvedimento portano, quindi, a chiarire in maniera definitiva un concetto fondamentale per le aziende impegnate in attività di gestione richieste preventivi via telefono: il telebooking, ossia la telefonata effettuata a seguito della richiesta di un utente di ricevere un preventivo è cosa ben diversa dal teleselling che non costituisce una “zona intermedia” rispetto al marketing (ossia un’attività che può svolgersi in “continuità” con le attività volte a riscontrare una richiesta di preventivo), bensì rientra nel perimetro del marketing diretto. In altri termini, una volta superata la fase di ricontatto strettamente funzionale alla gestione del preventivo (telebooking), nel caso concreto, per come strutturato e informato, il teleselling risultava di fatto intrecciato al marketing diretto, con conseguente illegittimità per violazione del principio di liceità....
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*COMPLIANCE - IL MENSILE, 29 GENNAIO 2026 , N. 33 , P. 7 di Gabriella D’Amico, Vanessa Cunico
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