Se alla scadenza del leasing la finanziaria avvia le trattative per il rinnovo e comunica l’esito positivo del rifinanziamento, senza però perfezionare l’operazione, e dopo 24 mesi chiede la restituzione dell’auto, può essere chiamata a risarcire il cliente; sempre che abbia creato un affidamento qualificato. La scadenza del precedente contratto, da sola, non esclude infatti una responsabilità precontrattuale. Lo ha chiarito la Cassazione, con l’ordinanza n. 27032/2026, accogliendo con rinvio il ricorso di un avvocato.

Il professionista, alla scadenza del leasing di una Mercedes C200, aveva scelto di rifinanziare l’auto anziché restituirla o riscattarla. La finanziaria, ricevuti i documenti, gli aveva comunicato l’«esito positivo dell’operazione», inviando la nuova modulistica contrattuale. Successivamente aveva continuato a chiedere documentazione senza perfezionare l’operazione per oltre due anni, per poi pretendere la restituzione del veicolo.

Il professionista aveva chiesto la risoluzione per inadempimento e il risarcimento dei danni. La Corte di appello ha negato la risoluzione, osservando che il contratto era ormai pervenuto alla naturale scadenza; inoltre, ha escluso la responsabilità precontrattuale, ritenendo che le richieste documentali fossero giustificate dall’incompletezza o inidoneità della documentazione trasmessa dall’utilizzatore.

Per la Terza sezione civile la motivazione non chiarisce “se la corte territoriale abbia ritenuto esistente soltanto il contratto originario, ormai definitivamente cessato per naturale scadenza, con conseguente impossibilità, ai sensi dell’art. 1453 c.c., di predicarne la risoluzione per fatti successivi, oppure se abbia ritenuto che le parti avessero dato ingresso ad una fase nuova e autonoma di trattative, diretta alla stipulazione di un rinnovato rapporto di leasing, rispetto alla quale occorreva allora scrutinare la condotta della società concedente alla luce dell’art. 1337 c.c.”.

La Corte d’appello ha, così, negato sia l’inadempimento della società, sia ogni responsabilità per la successiva fase di rinegoziazione.

Si deve dunque distinguere, prosegue la decisione, il piano dell’eventuale risoluzione del contratto per inadempimento da quello della responsabilità precontrattuale. Il giudice di rinvio dovrà allora accertare se tra le parti fosse configurabile un contratto valido ed efficace; oppure, se la vicenda rientri nelle trattative dirette a un rinnovo. In questa seconda ipotesi, il giudice dovrà valutare se il comportamento della casa automobilistica - avuto riguardo all’attivazione dell’opzione finale, all’adesione dell’utilizzatore, alla ricezione della documentazione, all’invio di prospetti e modulistica contrattuale, alla comunicazione dell’ “esito positivo dell’operazione” e alla successiva mancata stipulazione, peraltro non accompagnata da una chiara indicazione delle ragioni ad essa ostative - sia o meno conforme ai doveri di buona fede e correttezza di cui all’art. 1337 c.c.

Il giudice del rinvio dovrà dunque decidere in base al seguente principio di diritto: “La domanda di risoluzione per inadempimento e la domanda di risarcimento da responsabilità precontrattuale presuppongono piani giuridici distinti: la prima postula l’esistenza di un contratto già perfezionato ed efficace e l’inadempimento di obbligazioni da esso nascenti; la seconda attiene alla violazione dei doveri di buona fede, correttezza e lealtà nella fase delle trattative e della formazione del vincolo. Ne consegue che, qualora il giudice escluda la perdurante efficacia o il perfezionamento del contratto addotto ai fini della risoluzione, deve nondimeno verificare, ove la questione sia stata proposta, se la condotta tenuta nella fase diretta al rinnovo, alla rinegoziazione o al rifinanziamento del rapporto – nel caso di specie mediante sollecitazione dell’opzione dell’altra parte, ricezione della documentazione, invio di modulistica contrattuale e comunicazione dell’esito positivo dell’operazione - abbia ingenerato o mantenuto un affidamento qualificato sulla positiva conclusione dell’operazione, poi disatteso senza giustificazione, integrando responsabilità precontrattuale ai sensi dell’art. 1337 c.c.”.

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