Il Tribunale di Napoli Nord (sezione lavoro, sentenza 1° luglio 2026 n. 3005) è chiamato alla corretta esegesi dell’art. 33, V, L. n. 104/1992 secondo cui il lavoratore (pubblico o privato) che assista una “persona con disabilità in situazione di gravità” ha (entro certi limiti) il diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
Il diritto soggettivo
Tale posizione di vantaggio ex art. 33 si presenta...

