Giustizia

Legge Pinto: le buone prassi del Cnf per rimborsi più rapidi

Il Consiglio nazionale fornisce informazioni utili agli avvocati per una più rapida evasione delle richieste di indennizzo per irragionevole durata del processo

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di Marina Crisafi

Informazioni utili per velocizzare i rimborsi ex lege Pinto che gioveranno sia agli avvocati che ai cittadini. È con questo scopo che il Consiglio nazionale forense ha redatto, d’intesa con la Direzione generale degli affari giuridici e legali del dipartimento per gli affari di giustizia di via Arenula, un documento contenente le buone prassi per pervenire ad una più rapida evasione delle richieste di indennizzo liquidate per la durata irragionevole del processo.

Spesso, infatti, l’ufficio competente si trova a gestire una gran mole di notifiche, documenti e richieste inviate contestualmente a più indirizzi reperiti sui pubblici registri, non idonei allo scopo, e magari reiterati, con ricadute estremamente negative sui tempi di conclusione dei singoli procedimenti e sulla rapidità dei pagamenti, a causa proprio della difficoltà di accorpamento e di gestione delle richieste.

Da qui, l’idea del documento per portare, spiega il Cnf, all’attenzione degli avvocati “le corrette modalità per l'adempimento delle necessarie formalità per ottenere in tempi più ragionevoli la liquidazione degli indennizzi e delle spese di procedimento”.

 

Piano straordinario di rientro del debito

Dato l’elevato numero di decreti da pagare, che hanno causato un notevole arretrato, si premette nel documento, il Dipartimento per gli affari di giustizia del ministero ha elaborato negli anni scorsi un Piano straordinario di rientro del debito che si avvale della collaborazione della Banca d'Italia e che interessa i decreti emessi successivamente al'1° settembre 2015 dalle corti d’appello di Caltanissetta, Catanzaro, Genova, Lecce, Napoli, Perugia, Potenza, Roma e Salerno.

Per i decreti emessi da queste corti d’appello, l'istruttoria delle pratiche e il pagamento vengono direttamente effettuati dall’Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali per cui differenti sono le prassi da seguire. 

 

Notifiche decreti di condanna e sentenze di ottemperanza

In particolare, le notifiche dei decreti di condanna del Ministero e delle sentenze di ottemperanza ai fini del passaggio in giudicato, vanno effettuate entro 30 giorni dal deposito del provvedimento, esclusivamente al Ministero della Giustizia presso l'Avvocatura dello Stato.

Ogni notifica ad altro indirizzo è improduttiva di effetti giuridici.

 

Uffici competenti al pagamento

Per i distretti di Corte di Appello rientranti nel piano straordinario, il pagamento dei decreti depositati a decorrere dall'1° settembre 2015, delle sentenze emesse a seguito del giudizio di ottemperanza e delle sentenze della Cassazione sarà effettuato dall’Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia.

Per tutti gli altri distretti, invece, spetta all'Ufficio ragioneria della Corte di Appello che ha emesso i decreti di condanna provvedere al pagamento degli indennizzi e delle spese in esso liquidate.

Tali uffici sono competenti anche per il pagamento degli indennizzi stabiliti nelle sentenze emesse dalla Cassazione nonché per l'esecuzione delle sentenze emesse dai giudici amministrativi (dopo l'1.10.2013) per l'ottemperanza di provvedimenti decisori.

 

Richieste di pagamento e modelli

Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate, il creditore, ricorda il Cnf nel documento, ha l’onere di rilasciare all’amministrazione debitrice una dichiarazione attestante: la mancata riscossione delle somme per il medesimo titolo; l'eventuale esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito; l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a versare; e, infine, la modalità di riscossione prescelta.

I modelli per effettuare la suddetta dichiarazione sono quattro (modello Pinto persona fisica; modello Pinto persona giuridica; modello Pinto antistatario; modello DSan Eredi) e tutti scaricabili dal sito del ministero della giustizia (oltre che dal documento del Cnf) in formato editabile, in modo da poter essere compilati con i programmi di videoscrittura (come ad esempio, Microsoft word).

Una volta compilata e sottoscritti i modelli devono essere inviati via pec agli uffici competenti insieme alla documentazione.

Alcuni uffici, precisa il Cnf, chiedono che il modulo sia sottoscritto con firma digitale: per cui è consigliabile verificare sul sito della corte d’appello interessata sia la modalità di compilazione che quella di sottoscrizione del modulo.

Per i nove distretti che rientrano nel piano straordinario i moduli, corredati della relativa documentazione, dovranno essere inviati a mezzo PEC esclusivamente all'indirizzo: prot.dag@giustiziacert.it

Per gli altri distretti di Corte di appello, l'invio può essere fatto via pec agli indirizzi reperibili sul sito della corte interessata (l’elenco è fornito anche in calce al documento).

Ai fini di una più rapida trattazione delle richieste di pagamento, suggerisce ancora il Consiglio, nell'oggetto della pec è bene indicare la seguente dicitura: “Dichiarazioni / documentazione ex art. 5/sexies L. 89/2001, oltre al nome e al cognome del ricorrente, al numero di Ruolo Generale assegnato al ricorso e (per i soli distretti ricompresi nel piano straordinario) la Corte di Appello che ha emesso il provvedimento”. Per evitare il superamento dei limiti dimensionali della pec (30MB) è preferibile inviare una comunicazione per ogni richiedente (senza trasmettere più dichiarazioni con un unico invio). Infine, per semplificare le comunicazioni informali (e ridurre i tempi) è auspicabile che gli avvocati indichino oltre alla pec anche un indirizzo di posta ordinaria e/o un recapito telefonico.

 

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