La legge 11 marzo 2026, n. 34 - recante la «Legge annuale sulle piccole e medie imprese», meglio nota come “Legge PMI”, in vigore dal 7 aprile (il testo del provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale” n. 68 del 23 marzo 2026) - introduce tre interventi di forte impatto: regole precise contro le recensioni online illecite, con divieto di compravendita e di incentivazione delle recensioni, nonché criteri di attendibilità delle recensioni e strumenti di segnalazione dei contenuti non autentici o non aggiornati; modifica il Codice dei contratti pubblici equiparando i consorzi stabili ai consorzi di cooperative nelle gare d’appalto; un nuovo obbligo per i datori di lavoro che utilizzano il lavoro agile, tenuti a consegnare annualmente un’informativa sui rischi ai sensi dell’articolo 11, pena sanzioni penali e amministrative.

Lotta alle recensioni false, cambia la reputazione digitale delle imprese

Ogni giorno milioni di consumatori italiani optano per un ristorante, un hotel o un’attrazione turistica basandosi sulle stelle e sui commenti reperibili online. Eppure, secondo varie stime, un gran numero di recensioni pubblicate sulle principali piattaforme risulta fake o manipolato. L’Italia si dota di una disciplina per combattere questo fenomeno: il Capo IV della Legge PMI, articoli 18-23, struttura un sistema di regole vincolanti che non ha precedenti nel panorama normativo europeo.

Quando una recensione è lecita

L’articolo 19 fissa i criteri di liceità di una recensione online. Per essere considerata attendibile, la recensione deve provenire da un soggetto che ha effettivamente fruito del bene o servizio ed essere pertinente rispetto all’esperienza descritta. È illecita invece qualsiasi recensione frutto di sconti, promesse o vantaggi economici offerti dal fornitore o dai suoi intermediari. La presenza di documentazione fiscale può costituire un elemento utile a supporto dell’autenticità della recensione, rafforzandone l’attendibilità. La norma sul divieto di incentivi è altrettanto netta: un ristoratore che offre un caffè omaggio o uno sconto sulla prossima visita in cambio di una stella su Google commette oggi una pratica commerciale illecita.

Il principio di attualità delle recensioni online

Tra le norme più innovative vi è l’introduzione del principio di attualità delle recensioni online, con particolare attenzione ai contenuti non più rappresentativi della realtà dell’impresa. In dettaglio, la legge individua un orizzonte temporale di due anni dalla pubblicazione della recensione, oltre il quale il contenuto può essere valutato come non più attuale ai fini della rappresentazione dell’esperienza. La disposizione replica a una criticità che affligge migliaia di imprese italiane. Ristoranti che hanno cambiato chef o gestione, alberghi ristrutturati, attrazioni culturali che hanno rinnovato l’offerta: tutte queste realtà si trovano oggi penalizzate da valutazioni risalenti a realtà ormai superate, che abbassano la media delle stelle e scoraggiano nuovi clienti. In virtù della nuova disciplina in disamina, il legale rappresentante della struttura, o un suo delegato, può segnalare alle piattaforme digitali i contenuti ritenuti illeciti o non aggiornati, attivando i meccanismi di notice and action previsti dal regolamento (UE) 2022/2065 (Digital Services Act).

Divieto di compravendita di recensioni, fino a 10 milioni di euro di sanzioni

L’articolo 20 introduce il divieto più severo del provvedimento: è vietato acquistare o cedere recensioni, apprezzamenti o interazioni online, anche tra imprenditori e intermediari, indipendentemente dalla successiva diffusione del contenuto. Tale norma colpisce l’ecosistema del review farming: le agenzie che offrono pacchetti di valutazioni a cinque stelle, i servizi di click farming, le reti di account fake create ad hoc per gonfiare i punteggi di esercizi commerciali. In ipotesi di violazione, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) esercita i poteri investigativi e sanzionatori di cui all’articolo 27 del Codice del consumo: sanzioni pecuniarie da 5.000 fino a 10 milioni di euro, con possibilità di misure cautelari e inibitorie immediate. Rimane ferma la responsabilità penale per le fattispecie più gravi. La norma si allinea all’allegato I, punti 23-ter e 23-quater, della Direttiva UE 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali.

Un lungo percorso con Bruxelles

Il Capo IV è il risultato di un dialogo intenso con la Commissione europea nell’ambito della procedura TRIS (direttiva UE 2015/1535), che impone agli Stati membri di notificare le regolamentazioni sui servizi digitali prima dell’adozione. Cinque comunicazioni ufficiali si sono succedute tra il febbraio e l’ottobre 2025. La versione finale è stata calibrata per rispettare pienamente il Digital Services Act (regolamento UE 2022/2065): nessun obbligo di sorveglianza generalizzata per le piattaforme, nessuna interferenza con le competenze esclusive della Commissione sulla governance dei codici di condotta per i grandi operatori digitali.

Associazioni di categoria quali “segnalatori attendibili”

L’articolo 21 introduce un meccanismo moltiplicatore di efficacia. Le associazioni rappresentative delle imprese della ristorazione e del settore turistico stabilite in Italia potranno richiedere il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell’articolo 22 del Digital Services Act. Tale qualifica garantisce alle segnalazioni presentate un trattamento prioritario da parte dei prestatori di piattaforme online. In termini pratici, le associazioni potranno intercedere collettivamente con Google, TripAdvisor, Booking.com e le altre piattaforme per la rimozione accelerata di contenuti illeciti segnalati dai propri associati. La stessa AGCM dovrà svolgere un monitoraggio annuale sul fenomeno delle recensioni illecite e riferire al Parlamento. Va infine ricordato che le disposizioni del Capo IV non si applicano retroattivamente: le recensioni già pubblicate alla data di entrata in vigore della legge restano soggette alla disciplina previgente.

Codice dei contratti pubblici, i consorzi stabili entrano nelle gare a pieno titolo

La seconda impattante riforma della Legge PMI afferisce agli appalti pubblici. L’articolo 5 novella l’articolo 67, comma 5, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) e risolve una disparità strutturale che da anni penalizzava i consorzi stabili rispetto alle altre forme consortili nella partecipazione alle gare d’appalto.

Perché i consorzi stabili erano svantaggiati

Fino all’approvazione di questa norma, la facoltà di partecipare a una gara d’appalto utilizzando i propri requisiti, inclusi mezzi d’opera, attrezzature e organico medio nella disponibilità delle consorziate, era riservata unicamente ai consorzi di cooperative e ai consorzi tra imprese artigiane. I consorzi stabili, pur essendo uno strumento aggregativo fondamentale per le PMI nei settori delle costruzioni, dei servizi e delle forniture pubbliche, ne erano esclusi per legge. Tale esclusione li obbligava a qualificarsi soltanto tramite il cumulo dei requisiti dei singoli consorziati, con evidenti svantaggi operativi e competitivi: non potevano valorizzare il parco macchine collettivo, le attrezzature condivise, e neppure l’organico complessivo della struttura consortile.

Equiparazione piena e qualificazione con requisiti propri

L’articolo 5 amplia ai consorzi stabili la medesima facoltà già riconosciuta a cooperative e artigiani: potranno partecipare alle procedure di gara impiegando i propri requisiti e, specificamente, facendo valere i mezzi d’opera, le attrezzature e l’organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono, secondo quanto previsto dall’Allegato II.12 del Codice dei contratti pubblici, il sistema di qualificazione per esecutori di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro. La norma introduce pure un obbligo di simmetria: tutti e tre i players (consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) dovranno rispettare i requisiti di capacità tecnica e finanziaria contemplati dal comma 1 dell’articolo 67 del Codice per l’ammissione alle procedure di affidamento. Bilanciamento siffatto assicura maggiore accesso al mercato degli appalti pubblici, bensì pure standard minimi uniformi a tutela della stazione appaltante.

Cosa cambia per le PMI organizzate in consorzio

Per un consorzio stabile composto da piccole e medie imprese edili, di ingegneria, di servizi o di forniture pubbliche, la riforma apre opportunità competitive che prima risultavano inaccessibili. Sarà possibile qualificarsi per appalti di dimensione superiore alla capacità del singolo consorziato, valorizzando l’intero patrimonio operativo della struttura consortile: macchinari, attrezzature, personale specializzato. Il consorzio stabile potrà competere alla pari con i grandi operatori del mercato, superando quella soglia dimensionale che finora costituiva una barriera insormontabile per le PMI. 

Obbligo annuale di informativa sulla sicurezza per chi lavora in modalità agile

L’articolo 11 interviene sul fronte della salute e sicurezza nel lavoro agile, introducendo un nuovo adempimento a carico dei datori di lavoro, quindi novellando il T.U. salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel dettaglio, si impone al datore di lavoro di consegnare almeno una volta l’anno al lavoratore agile e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un’informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla prestazione resa fuori dai locali aziendali, anche con riferimento all’uso dei videoterminali. La norma chiarisce che, pur operando in un luogo non nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, il lavoratore agile deve comunque cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte. L’adempimento non è meramente formale poiché l’omessa consegna dell’informativa comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 55 del T.U. (d.lgs. n. 81/2008), come modificato dalla legge. Il datore di lavoro è punito con arresto da due a quattro mesi o con ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro per la violazione dell’obbligo informativo.

Chi deve agire subito

La legge è in vigore dal 7 aprile 2026. Le norme sulle recensioni non si applicano in modo retroattivo: solo le recensioni pubblicate dopo tale data saranno soggette ai nuovi criteri di liceità. Per ristoratori, albergatori e operatori turistici la priorità immediata resta un audit della propria reputazione digitale: mappare le recensioni datate (oltre due anni), verificare eventuali contenuti incentivati e prepararsi a utilizzare gli strumenti di segnalazione previsti dal Digital Services Act non appena la disciplina sarà pienamente operativa. Per le imprese organizzate in consorzio stabile, l’attenzione deve concentrarsi sulle prossime procedure di gara: la novella consente di valorizzare requisiti propri e patrimonio operativo consortile, offrendo un vantaggio competitivo che le PMI ben strutturate possono cogliere fin da subito. Infine, i datori di lavoro che utilizzano il lavoro agile devono adeguarsi immediatamente al nuovo obbligo introdotto dall’articolo 11: la consegna annuale dell’informativa sui rischi al lavoratore e al RLS. Si tratta di un adempimento ora espressamente rafforzato dalla legge, la cui omissione comporta sanzioni penali e amministrative. Le aziende devono quindi operare un update delle procedure interne di sicurezza e predisporre la documentazione necessaria per evitare violazioni.

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