Corte d'Appello di Ancona, Penale, Sentenza del 02-04-2026, n. 75

L'ANALISI DELLA DECISIONE

I giudici della Corte anconetana hanno ritenuto che le condotte delle parti, caratterizzate da aggressione reciproca e da una progressione violenta, risultassero incompatibili con i requisiti di necessità e proporzione richiesti per la sussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 52 c.p.

La Corte di appello di Ancona con la sentenza in commento ha ribadito l'incompatibilità della scriminante della legittima difesa in caso di aggressione reciproca e di accettazione della sfida tra diversi individui.

La Corte marchigiana ha giudicato due imputati per i reati di lesioni personali ex artt. 582 e 585 c.p. e di violazione di domicilio ex art. 614 c.p.: i due uomini avrebbero causato lesioni personali di diversa portata l'uno all'altro, e viceversa, ed il primo, al fine di commettere tale...

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