La legittima difesa e quella putativa richiedono un pericolo attuale e inevitabile, non fronteggiabile con strumenti alternativi leciti. Lo stato di grave turbamento può rilevare solo se è provocato direttamente dalla situazione di pericolo in atto e il giudice deve motivare in modo concreto l’esistenza dei presupposti della scriminante. La Corte di Cassazione, Quinta Sezione penale, con sentenza 27404 del 2026, chiarisce un principio sul corretto accertamento della legittima difesa e censura una motivazione apparente dell’assoluzione. La Corte fa riferimento alla riforma della legittima difesa (legge n. 36/2019), limitatamente al richiamo della disciplina sul grave turbamento introdotta dalla riforma. La decisione si inserisce nel consolidato orientamento della Cassazione secondo cui la legittima difesa richiede un’aggressione attuale e una reazione necessaria, con esclusione delle forme di difesa preventiva o anticipata. Richiama inoltre la disciplina introdotta dalla legge n. 36 del 2019 sul grave turbamento, precisando che tale stato deve essere conseguenza immediata della situazione di pericolo e non di condizioni emotive pregresse. La Corte richiama espressamente precedenti conformi del 2005, 2010, 2017, 2018 e 2020, evidenziando che il caso costituisce mera applicazione di principi già consolidati. Il giudice secondo la Corte deve inoltre spiegare perché non fossero praticabili alternative lecite, come il ricorso all’autorità.

La vicenda e la decisione della Cassazione

L’imputato era stato assolto dall’accusa di minaccia perché il giudice aveva ritenuto configurabile la legittima difesa in relazione ai comportamenti della persona offesa. L’uomo aveva inviato, tramite messaggi vocali WhatsApp, frasi intimidatorie a un’altra persona, tra cui l’espressione «ti faccio fare la fine di Santa Lucia». Il giudice di merito aveva ritenuto infatti che tali parole costituissero una reazione alle continue provocazioni e ai contrasti tra le parti, riconoscendo la legittima difesa putativa.
Il pubblico ministero ha però impugnato la decisione, sostenendo che mancassero un pericolo attuale e i presupposti della scriminante, e inoltre che la motivazione fosse illogica e apparente.

La Cassazione ha accolto il ricorso, osservando che la sentenza non spiegasse in concreto quali elementi dimostrassero l’esistenza di una situazione di pericolo attuale e inevitabile e perché l’imputato non potesse ricorrere all’autorità o agli ordinari strumenti di tutela, anziché reagire con minacce. Per questo ha annullato la decisione con rinvio per un nuovo giudizio.

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