Civile

Legittimazione attiva, possono essere soggetti chi ha subito la molestia e chi agisce processualmente per la tutela possessoria

Lo ha precisato la Cassazione enunciando un principio innovativo

di Mario Finocchiaro

Ai fini della legittimazione attiva all'esercizio dell'azione di manutenzione la richiesta qualità di possessore del bene non è incompatibile con la possibilità che il soggetto che ha subito la molestia e quello che agisce processualmente per la tutela possessoria siano diversi, attesa la facoltà prevista dall'art. 1146, comma 2 Cc di invocare in caso di successione a titolo particolare, inter vivos o mortis causa, il cumulo del possesso di chi esercitava il possesso al momento della turbativa con quello di chi lo esercita al momento del ricorso possessorio, sempre che ne sussista [come accertato nel caso di specie] il titolo e l'instaurazione della relazione di fatto con il bene. Legittimamente, pertanto, il giudice del merito ravvisa, nell'azione congiunta l'inequivoca volontà di unire i possessi ex articolo 1146, comma 2 Cc ,ai fini di goderne gli effetti in ordine alla sussistenza dei presupposti processuali e sostanziali dell'azione di manutenzione intrapresa (legittimazione attiva e possesso ultrannuale). Nella specie uno dei ricorrenti in primo grado al momento della turbativa non era possessore, ma mero detentore, in forza della stipula del preliminare di vendita: in applicazione del principio che precede la S.C. ha ritenuto la sua legittimazione attiva ad agire in manutenzione. Questo quanto deciso dalla Sezione II della Cassazione con ordinanza 3 settembre 2021 n. 23868.


Un principio innovativo
Questione nuova, sulla quale non risultano precedenti in termini.
In un'ottica analoga a quella che sorregge la pronunzia in rassegna cfr, comunque, nel senso che al fine dell'integrazione del requisito del possesso ultrannuale per l'esercizio dell'azione di manutenzione ex art. 1170 Cc, il possesso dell'attore che abbia acquistato l'immobile quale terzo nominato con contratto per persona da nominare va considerato unitariamente anche con riguardo al possesso (eventualmente) esercitato dall'originario contraente atteso che nel contratto per persona da nominare - in cui la sostituzione dell'originario contraente con altro soggetto è resa legittima dall'accettazione di quest'ultimo - gli effetti negoziali si producono in via diretta ed immediata nei confronti del terzo, ove la nomina segua in tempo utile e nelle debite forme, e quindi anche il possesso del contraente originario, essendo stato esercitato, fino alla sostituzione, anche in nome della persona da nominare, si unisce a quello posteriore del nominato e configura un unico possesso senza soluzioni di continuità, Cassazione, sentenza 5 marzo 1988, n. 2293.
Nel senso che il principio dell'accessio possessionis stabilito dall'art 1146, comma 2, Cc - secondo cui, nel caso di successione a titolo particolare, il possessore attuale può congiungere il suo possesso con quello dei suoi danti causa - spiega i suoi effetti, oltre che nel computo del termine utile per l'usucapione, anche in ordine ai requisiti temporali delle azioni possessorie e, pertanto, l'estremo della proposizione di una siffatta azione entro l'anno (dallo spoglio o dalla turbativa) va accertato, non compiendo il relativo calcolo dalla data del trasferimento della cosa, bensì tenendo presente pure il possesso del dante causa, Cassazione, sentenza 6 aprile 1981, n. 1943.

I legittimanti all'azione di manutenzione
Per utili riferimenti, cfr.:
- nel senso che legittimato a proporre azione di manutenzione ex art. 1170 Cc è il solo possessore, e non anche il detentore, e che la presunzione di possesso è ricollegata dall'art. 1141 stesso codice ad un potere di fatto sulla cosa che si manifesta in attività corrispondenti all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, secondo la definizione contenuta nell'art. 1140 Cc, va, per contro, rilevato che detta presunzione non opera in favore di chi si trovi con la cosa in una relazione materiale che si svolge in nome del possessore e per sua volontà, sia che si tratti di detenzione qualificata, sia di mera disponibilità materiale del bene, o detenzione semplice; peraltro, mentre nel primo caso il soggetto che, assumendo di essere possessore, agisca in giudizio a tutela di tale situazione, è tenuto solo ad allegare e comprovare atti idonei ad integrare una interversione del possesso, a dimostrazione dell'intervenuto mutamento dell'originario animus detinendi in animus possidendi, sicché il convenuto che intenda contestare tale pretesa acquisizione del possesso deve dimostrare la inidoneità degli atti posti in essere dalla controparte a tal fine, il detentore non qualificato, per comprovare la propria legittimazione ad ottenere la tutela possessoria, deve, invece, fornire la dimostrazione che la relazione con la cosa si caratterizza come possesso, e solo ove detta prova sia stata fornita, incombe sul convenuto, che neghi la configurabilità della posizione di possessore in capo al ricorrente, l'onere di fornire la prova contraria in ordine al potere di fatto sulla cosa, Cassazione, sentenza 18 febbraio 2000, n. 1824;
- per la precisazione che il possesso è tutelato dall'ordinamento giuridico con le azioni di reintegrazione e di manutenzione, previste dagli articoli 1168 e 1170 Cc, per garantire, nell'interesse collettivo, il diritto soggettivo alla sua conservazione contro gli atti di spoglio violento o clandestino e di molestia e per evitare turbamento della pace sociale, a prescindere dalla esistenza di un titolo giustificativo, essendo considerato di per sé un valore meritevole di tutela; e poiché, ai sensi dell'articolo 1146 Cc, il possesso continua, con effetto dall'apertura della successione, nell'erede, quest'ultimo, alla morte del possessore, è legittimato a promuovere dette azioni. A tal fine, è sufficiente che l'erede provi la propria qualità di successore universale, non richiedendosi la dimostrazione dell'esistenza di un titolo che autorizzi ad esercitare il potere di fatto sulla cosa. Inoltre, costituendo il possesso, ai sensi dell'articolo 1140 Cc, un potere di fatto che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio non solo della proprietà, ma di ogni altro diritto reale, l'erede di chi possedeva la cosa come usufruttuario è legittimato ad esperire i rimedi apprestati dall'ordinamento contro chiunque compia atti di spoglio o di turbativa e anche nei confronti della persona divenuta piena proprietaria del bene per effetto dell'estinzione del diritto di usufrutto di cui era titolare il defunto, Cassazione, sentenza 22 maggio 2003, n. 8075 (in Notariato, 2004, p. 44, con nota di Pischetale A., Conflitti tra erede dell'usufruttuario e nudo proprietario ?, nonché in Diritto e giustizia, 2003, f. 24,p. 31, con nota di Affinito L., Ed alla fine la Corte si avvitò su possesso, detenzione e usufrutto, perché l'erede dell'usufruttuario non può dirsi possessore), che ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la legittimazione degli eredi del soggetto che possedeva un immobile a titolo di usufrutto a promuovere l'azione di reintegrazione nei confronti di chi era divento pieno ed esclusivo proprietario del bene con l'estinzione dell'usufrutto. (Nello stesso ordine di idee, e, in particolare, nel senso che Il possesso del de cuius continua nell'erede, anche in mancanza di materiale apprensione del bene, con le stesse caratteristiche - buona o mala fede, assenza o presenza di vizi - e pertanto, se egli dimostra l'esistenza di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento ereditario dei beni, è legittimato ad esercitare le azioni possessorie anche contro colui che vanti analogo o diverso titolo sugli stessi beni, senza che il procedimento possessorio possa esser sospeso in attesa dell'esito del giudizio petitorio instaurato per la validità del predetto titolo, Cassazione, sentenza 11 settembre 2000, n. 11914);
- per il rilievo che i negozi traslativi della proprietà o di altro diritto reale limitato non possono avere ad oggetto il trasferimento del solo possesso, attraverso un (non consentito) procedimento di adattamento funzionale della relativa causa negotii, con la conseguenza che l'acquirente di un immobile, nell'invocare giudizialmente la tutela possessoria, è tenuto a fornire la prova del concreto esercizio del proprio possesso (risultando, a tal fine, la mera esibizione del titolo di acquisto un elemento idoneo soltanto a rafforzare, ad colorandam possessionis, la prova stessa), ovvero della immissione di fatto nel possesso del bene da parte del precedente possessore (onde invocare l'istituto di cui all'art. 1146, comma 2, Cc), potendo lo ius possidendi di fatto non coincidere con lo ius possessionis, Cassazione, sentenza 3 luglio 1998, n. 6489, in Giurisprudenza italiana, 1999, p. 2248 (Nella specie, il proprietario di un fondo ricevuto in donazione dal padre aveva evocato il giudizio il proprietario di un terreno finitimo sostenendo che, per molti anni, il padre aveva esercitato il passaggio su di una stradina - sita nel fondo confinante -, cui il proprietario aveva, in seguito, impedito ogni accesso arando il relativo sentiero. La S.C., rilevato che l'impedimento al passaggio era avvenuto in epoca antecedente al contratto di donazione tra padre e figlio, ha enunciato il principio di diritto di cui in massima, rilevando come lo ius possessionis vantato dall'attore non trovasse alcun fondamento giuridico per esserne stato il suo dante causa già spogliato in epoca antecedente al trasferimento del bene).
Sempre in margine all'art. 1146, comma 2, Cc, si è osservato, ancora, che nelle successioni a titolo particolare, sia mortis causa sia per atto tra vivi, l'avente causa acquista il solo potere giuridico sulla cosa, costituito dal diritto a possedere, ma se tale diritto non viene realizzato mediante la concreta immissione in possesso ed il conseguente effettivo esercizio del potere di fatto sulla cosa, non e concessa dalla legge la tutela possessoria, Cassazione, sentenza 18 novembre 1974, n. 3693.

Posizione del mero detentore
Tra le tantissime, per la precisazione che il mero detentore non è legittimato a proporre l'azione di manutenzione, Cassazione, sentenze 7 aprile 1986, n. 2392 (che ha esclusione la legittimazione a tale azione in capo all'affittuario di fondo rustico); 16 aprile 1981, n. 2298 (che fa salva l'eventualità risulti intervenuta l'interversio possessionis ex art. 1141 Cc); 9 febbraio 1981, n. 811, in Giur. agr., 1983, p. 26, con nota di Gotti Porcinari L., Rapporto tra coloro e frutti del fondo ancora indivisi - legge 15 settembre 1964, n. 756 (secondo cui il colono, in quanto detentore e non già possessore dei frutti pendenti, non è legittimato ad esperire l'azione di manutenzione contro le molestie del concedente che turbino il suo godimento);
Nello stesso senso, per i giudici di merito, Tribunale di Arezzo, sentenza 9 luglio 2001, in Foro toscano-Toscana giur., 2003, p. 30.
Per la affermazione che qualora su un medesimo bene coesistano una situazione di possesso ed una situazione di detenzione autonoma, come nel caso in cui, nel trasferirne ad altri il godimento a titolo di diritto personale, il concedente si riservi un analogo e contemporaneo uso (sia pure in termini quantitativamente compatibili con la concessione), il possessore ed il detentore possono esperire, anche nei reciproci rapporti, le azioni contemplate dagli art. 1168 e 1170 Cc (e cioè il possessore tanto l'azione di reintegrazione quanto quella di manutenzione, il detentore la sola azione di reintegrazione), Cassazione, sentenza 18 luglio 1984, n. 4198.
Nel senso che è manifestamente inammissibile, in quanto si richiede alla corte una pronuncia additiva eccedente i poteri ad essa riconosciuti, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1170 Cc, nella parte in cui non prevede l'esercizio dell'azione di manutenzione in favore del detentore e nei confronti di chiunque, con esclusione del soggetto per cui detiene, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost., Corte cost., ordinanza 26 marzo 1990, n. 151, in Giurisprudenza costituzionale, 1990, p. 827 (questione sollevata da Pret. di Cosenza, 19 maggio 1989, in Foro cosentino, 1990, f. 2, p. 27) (M. Fin.).

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