Amministrativo

Legittimo l'appalto di servizi di call center e help desk anche se i locali e gli strumenti sono del committente

Ciò che rileva è il rischio d'impresa in capo all'appaltatore espresso dall'aver piena autonomia organizzativa dei lavoratori

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di Paola Rossi

La genuinità di un contratto di appalto di opere o servizi va valutata alla luce del divieto di interposizione fittizia nella fornitura di manodopera. La Cassazione, con le sentenze nn. 31127 e 31128/2021, ha negato la simulazione di un contratto di lavoro tra appaltante e dipendenti dell'appaltatore che rivendicavano un rapporto a tempo indeterminato con il committente.

Ricorda la Cassazione che l'appalto di mere prestazioni per opere o servizi è lecito se il rischio d'impresa e i poteri direttivi e organizzativi dei lavoratori competono all'appaltatore . Ciò ai sensi dell'articolo 29 del Dlgs 276/2003 che ha riformulato il divieto prima espresso dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 1369/1960, che escludeva la genuinità dell'appalto se i mezzi necessari alla prestazione non appartenevano all'appaltatore. Condizione non più presente nell'ordinamento.

Oggi solo negli appalti cosiddetti "pesanti", cioè quando gli strumenti d'impresa sono predominanti nell'espletamento della prestazione e ricorre la condizione che appartengono al committente , si può escludere la genuinità dell'appalto.

Nel caso dei servizi telefonici di call center o di help desk si tratta di appalti cosiddetti "leggeri" dove è preponderante la manodopera rispetto alla strumentazione e alla logistica. E l'eventuale appartenenza al committente dei locali adibiti a luogo di lavoro e del software necessario all'espletamento del servizio non fa scattare "automaticamente" la causa di illiceità dell'appalto se il potere organizzativo e direttivo dei lavoratori compete interamente all'appaltatore.

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