Non è incostituzionale l’estensione del termine per impugnare in favore del difensore nominato dall’imputato giudicato in assenza. L’estensione di quindici giorni del termine per proporre impugnazione in sede penale quando l’imputato sia stato giudicato in assenza non viola il principio di uguaglianza.

Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 136/2026, depositata oggi, che ha giudicato non fondata una questione sollevata dalla Corte d’appello di Roma sul comma 1-bis dell’articolo 585 del Codice di procedura penale.

Il rinvio pregiudiziale

La Corte d’appello osservava che il termine supplementare di quindici giorni per il difensore dell’imputato giudicato in assenza, introdotto dalla riforma della giustizia penale del 2022, costituiva in origine una misura che controbilanciava l’onere per il difensore, stabilito dalla stessa riforma, di depositare una procura speciale a impugnare sottoscritta dall’imputato, con conseguente necessità per il difensore di disporre di un tempo maggiore per prendere contatto con il proprio assistito che non avesse partecipato al processo. Secondo la Corte d’appello, l’equilibrio così stabilito dal Legislatore nel 2022 sarebbe però stato alterato da una successiva riforma, intervenuta nel 2024, che ha sollevato il difensore di fiducia dell’imputato giudicato in assenza dall’onere di munirsi di mandato speciale a impugnare.

 
La lamentata disparità col difensore d’ufficio

La riforma del 2024 avrebbe creato, in particolare, una irragionevole disparità di trattamento, dal momento che l’allungamento del termine continua a operare, nei processi in assenza, tanto per il difensore d’ufficio, che è ancora gravato dall’onere di rintracciare l’imputato e di fargli sottoscrivere il mandato a impugnare, quanto per il difensore di fiducia, che è ormai dispensato da tale onere.

I rilievi di Avvocatura di Stato e Unione camere penali

Condividendo le obiezioni dell’Avvocatura dello Stato e dell’Unione delle camere penali italiane, che ha depositato un’opinione quale amicus curiae, la Corte costituzionale ha però ritenuto che l’allungamento del termine possa comunque trovare una giustificazione non irragionevole nella volontà del Legislatore di assicurare al difensore (d’ufficio o di fiducia che sia) di un imputato che non abbia partecipato al processo un tempo congruo “per contattare il proprio assistito, illustrargli compiutamente la vicenda processuale e la decisione del giudice, valutare se proporre impugnazione e decidere assieme a lui quale strategia difensiva adottare nel successivo grado di giudizio”: a prescindere, dunque, dalla variabile se il difensore stesso debba o non debba munirsi di specifico mandato a impugnare.

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