In tema di restituzione nel termine, l’inerzia difensiva protratta e non documentata, anche a fronte di adempimenti rimessi a terzi, preclude il riconoscimento della non imputabilità della decadenza, quando non risultino allegati fatti concreti e tempestivi di sollecitazione idonei a dimostrare la diligenza professionale qualificata. Questo il principio dettato dalla Cassazione penale con la sentenza n. 29482/2026.

Altrimenti - in assenza di prova contraria all’inerzia del professionista - la decadenza risulterà totalmente ascrivibile alla sfera organizzativa della difesa con conseguente insanabile difetto del presupposto richiesto dalla norma dell’articolo 175 del Codice di procedura penale sulla restituzione nel termine per caso fortuito o forza maggiore.

La vicenda

Il caso concreto origina dal rigetto della Corte di appello della domanda di rescissione del giudicato motivato perché il rimedio invocato - previsto dall’articolo 625 ter del Codice di procedura penale - si applica in caso di assenza dell’imputato e non del giudizio in contumacia non preceduta da decreto di irreperibilità. Inoltre, i giudici veneziani affermavano che nel caso concreto - se giustificata - poteva essere avanzata domanda di restituzione nel termine a impugnare.

La difesa ricorreva per cassazione contro il rigetto della Corte di appello e domandava la restituzione del termine a impugnare. Ma la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto risultava mancante la prova dell’incolpevole superamento del termine di fatto verificatosi per la tardiva acquisizione dell’autenticazione della necessaria procura speciale.

La difesa lamentava di aver proceduto con ritardo all’autenticazione della firma del detenuto sulla procura speciale a causa del ritardo nello svolgimento delle relative attività attribuite all’ufficio matricola del carcere.

La Corte rileva però la sussitenza dell’inerzia del difensore dell’imputato nel far rilevare il ritardo e attivarsi ai fini di concludere l’adempimento per il corretto esercizio della difesa.

La decisione negativa sul ricorso

La Cassazione di fatto ha confermato la decisione della Corte di appello contro l’istanza per ottenere la rescissione del giudicato.
E il superamento del termine scaduto è stato confermato dalla Cassazione come validamente preclusivo dell’impugnazione dell’ordinanza di rigetto visto che il suo superamento non risulta giustificato dalla difesa dell’imputato in base una valida causa di forza maggiore. Da ciò discende anche il rigetto del motivo che lamentava l’illegittimità della decisione negativa della Corte di appello sulla rescissione del giudicato.

La mancanza della procura speciale

Di fatto la rescissione del giudicato è impugnazione straordinaria che si fonda sull’incolpevole non conoscenza del processo da parte dell’imputato. La richiesta va avanzata davanti alla Corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento. La domanda va presentata, a pena di inammissibilità, personalmente dall’interessato o da un difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell’avvenuta conoscenza della sentenza. Il superamento del termine determina la decadenza della parte a meno di prova di causa di forza maggiore o caso fortuito che sono il fondamento che va provato al fine di ottenere la restituzione del termine incolpevolmente superato dalla parte.

 

Riproduzione riservata Ⓒ