Se è vero che il risultato positivo all’esame delle urine o di altri fluidi biologici sull’avvenuta assunzione di droga non è sufficiente alla contestazione del reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e psicotrope è anche vero che tali analisi sono presupposto fondamentale dell’imputazione per tale fattispecie penale, che si concretizza però solo se si riscontrano elementi di alterazione psicofisica al momento del fatto.
Con la sentenza n. 6711/2026 la Cassazione penale ha respinto il ricorso della persona condannata per lesioni personali stradali gravi previste dall’articolo 590 bis del Codice penale aggravate dall’aver commesso il reato previsto dall’articolo 187 del Codice della strada che sanziona la guida sotto l’influenza di droga.
Infatti, il ricorrente contestava sia l’inammissibilità dei risultati dell’esame delle urine sia la sussistenza di quegli elementi ulteriori che dimostrano la circostanza di essere sotto l’influenza di sostanze droganti durante a guida.
Sul primo punto il ricorso faceva rilevare il mancato avviso da parte degli agenti della facoltà di essere assistito da difensore di fiducia durante l’esecuzione dei test. In realtà ciò determina una nullità a regime intermedio che il difensore avrebbe però dovuto far rilevare al più tardi prima dell’adozione della sentenza di primo grado e non come era avvenuto nel caso specifico con i motivi di appello. Eccezione quindi tardiva che ha conseguito il proseguimento del processo e l’acquisizione delle rilevazioni degli accertatori sullo stato di euforia del ricorrente caratterizzato da movimenti frenetici ed esibizione di eccessiva sicurezza a fronte del grave incidente che si era verificato con gravi lesioni a carico del passeggero condotto dal ricorrente.
Quindi l’esame delle urine non contestato tempestivamente per i suoi profili di illegittimità e il riscontro da parte degli agenti di un comportamento connotato da incongruenze sono stati sufficienti a giustificare la condanna del ricorrente.
Infine, va sottolineato che il ricorso riteneva che l’assenza di lucidità accertata e attribuita all’assunzione di sostanze droganti fosse stata illegittimamente desunta da propri comportamenti che non rientrano in quelli codificati dalla giurisprudenza come indizianti e fonte di prova dello stato di alterazione.
La Cassazione utilmente sul punto chiarisce che gli elementi sintomatici normalmente individuati in pupille dilatate, occhi lucidi, euforia, ansia o irrequietezza, eccessiva e ingiustificata loquacità, difetto di attenzione, anomala sudorazione, torpore, eloquio sconnesso e andamento barcollante o instabile non sono un numerus clausus, ma comportamenti o caratteristiche anatomiche soggetti al prudente apprezzamento di soggetti qualificati, quali gli agenti operanti e che ovviamente devono costituire conferma degli esiti accertamenti biologici dimostrativi dell’avvenuta precedente assunzione della sostanza stupefacente.
In ogni caso, le sentenze di merito avevano motivato la sussistenza degli indici sintomatici dell’assunzione di stupefacente riscontrati dagli agenti in uno stato di eccitazione ed esagerata sfrontatezza.
E data l’ampia gamma di droghe riscontrate in un soggetto (c0me avvenuto nel caso specifico) tali indici possono anche non essere coincidenti con una sola tipologia di effetti legati a uno specifico stupefacente.

