La violazione stradale da cui scaturisce il comportamento colpevole che determina l’incidente stradale fa scattare il reato previsto dall’articolo 590 bis del Codice penale per chi arreca lesioni personali gravi o gravissime. Tale reato stradale così tipizzato è poi sanzionato più gravemente se ricorre la circostanza aggravante di essersi posti alla guida con un tasso alcolemico superiore alla soglia di punibilità. Ma - e qui sta il cuore della decisione - non è necessario che l’assunzione di alcol e lo stato di alterazione conseguente siano la causa dell’incidente affinché possa essere contestata la circostanza aggravante prevista dal comma 2 dell’articolo 590 bis del Codice penale.

Il ricorso respinto

Per tali motivi la Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 34135/2026 - ha respinto il ricorso dell’imputato che era stato condannato, per aver invaso la corsia opposta, determinando il verificarsi di un incidente frontale da cui era derivata una malattia superiore a 40 giorni per l’altro conducente coinvolto. Effettuato poi l’alcoltest questo aveva dato un risultato superiore alla soglia del tasso alcolemico tollerabile per entrambi i due test effettuati, da cui derivava la contestazione del reato nella forma aggravata prevista dal comma 2 dell’articolo 590 bis del Codice penale.

La non rilevanza dello stato di alterazione

Il motivo respinto lamentava l’illegittimità della sentenza di condanna per non aver dimostrato che l’assunzione di alcol fosse la causa dell’incidente e contestava quindi la condanna per la forma aggravata del reato. Inoltre si riteneva illegittima la mancata verifica di uno stato di alterazione psicofisca determinata dall’assunzione dell’alcol rilevato nel sangue.

Sul primo punto la Suprema Corte ribadisce come valido e da seguire - anche in caso di lesioni stradali gravi o gravissime - il principio interpretativo già affermato in tema di omicidio stradale e secondo cui “ il testo dell’articolo 589 bis, comma 2, del Cp invero non riconduce la fattispecie aggravata all’ipotesi in cui lo stato di ebbrezza sia la causa del sinistro mortale, ma indica nello stato di ebbrezza il presupposto di applicazione dell’aggravante”. L’essersi posti alla guida dopo l’assunzione di alcol - oltre la soglia di rilevanza penale - è quindi di per sé sufficiente a integrare l’ipotesi aggravata.

Infine, va ribadito che, a differenza di quanto lamentava il ricorso, non è necessario alla contestazione della fattispecie di guida in stato di ebbrezza prevista dall’articolo 186 del Codice della strada che sia provato lo stato di alterazione al pari di quanto accade per l’ipotesi di guida sotto l’influenza di sostanze psicotrope. Infatti, solo in tale ultima fattispecie non è sufficiente rilevare i metaboliti, che dimostrano l’assunzione di droga, ma va provato che si stesse guidando sotto l’influenza della droga accertata.

Nel caso dell’alcol basta rilevare per integrare la contravvenzione penale il superamento della concentrazione di alcol nel sangue superiore alla soglia normativa posta dal Legislatore. Tanto che il risultato “positivo” dell’alcoltest vale in sé a meno di specifiche contestazioni - in base all’inversione dell’onere probatorio - sulla validità dell’accertamento tecnico.

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