Penale

Liberazione anticipata, i reati successivi ai semestri posti a base dell'istanza possono impedire il beneficio

La valutazione positiva del periodo di carcerazione subita può essere annullata da quella negativa sui nuovi delitti commessi

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di Paola Rossi

I reati commessi successivamente ai semestri in base ai quali si domanda la liberazione anticipata, possono incidere sul giudizio relativo al percorso di rieducazione, determinando il diniego del beneficio.
Come spiega la Cassazione, con la sentenza n. 41358/2021, il "giudizio di valore" che può scaturire dai successivi reati - per natura ed entità - può negare rilevanza alla buona condotta e al ripensamento emersi durante i periodi di carcerazione già subita. Nel caso, in esame, il tribunale ha confermato il no alla concessione del beneficio maturato, in quanto il ricorrente aveva commesso tre nuovi reati a distanza di tempo, dimostrando la non reale dissociazione dall'abitudine a una vita criminale che lo aveva condotto in carcere per altri delitti risalenti e per cui aveva subito i periodi di carcerazione posti alla base dell'istanza di liberazione anticipata.

Giustamente l'avvocato della difesa fa rilevare che non vi è alcun automatismo tra la commissione di un nuovo reato e il diniego nella concessione della libertà anticipata. Ma ciò non può rendere indifferente l'ordinamento giuridico rispetto a quelli che possono costituire sintomi del persistere di una condotta tendente al crimine.
Per rafforzare il proprio orientamento interpretativo la Cassazione cita un proprio precedente in cui è stato affermato che anche il beneficio già concesso può essere negato retroattivamente se la condotta posta in essere dopo la liberazione anticipata dimostra la non effettiva partecipazione al precedente periodo di rieducazione.

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